CHIEDILO AL FISCO: ACCONTI 730, BENI AZIENDALI, IVA E DEDUCIBILITA’

30 Maggio 2015 12:01

Regione -

L’AQUILA – Acconti sul 730 precompilato, inserimento di una lavatrice tra i beni aziendali, credito Iva di una ditta subappaltatrice e deducibilità delle spese per un figlio sposato.

Questi gli argomenti su cui si basano i quesiti di oggi di “Chiedilo al Fisco”, la rubrica di AbruzzoWeb in collaborazione con la direzione regionale dell'Abruzzo dell'Agenzia delle entrate.

GLI ACCONTI SUL 730 PRECOMPILATO

DOMANDA

Salve, Sono un pensionato Inps e il mio 730/2015 è presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, per cui mi servirò di questa forma precompilata di dichiarazione dei redditi. Vi chiedo, cortesemente, per gli acconti da versare (giugno e novembre) che sono già evidenziati sul mio 730 precompilato, come provvedo? È il sostituto d’imposta (Inps) che effettua le trattenute sulla pensione alle rispettive scadenze e ne informa il pensionato, come fa per il saldo a debito di quest’anno, oppure devo provvedere io contribuente con il modello F24 ? Non vorrei che si verificasse un doppio versamento. Stessa cosa per mia moglie; lei deve effettuare anche il versamento degli acconti per la cedolare secca, relativa ad un appartamento in affitto, che sono ugualmente evidenziati sul suo modello 730/2015 precompilato. Anche per lei provvede il sostituto d’imposta (Inps)per questi acconti? o compila il modello F24 come ha fatto fino a ora? Spero di essere stato chiaro nell’esposizione. Nell’attesa ringrazio in anticipo e porgo cordiali saluti.

RISPOSTA

Gentile contribuente, i versamenti a saldo per l’anno d’imposta 2014 e di acconto per l’anno d’imposta 2015 sono effettuati dal sostituto d’imposta cui viene richiesta l’assistenza fiscale, con addebito sulle rate di pensione o stipendio a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio per il saldo 2014 e per il primo acconto 2015; per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre. Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta. A novembre viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto; se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, il sostituto trattiene la parte residua dalla retribuzione del mese di dicembre. Qualora la retribuzione del mese di dicembre risulti ancora insufficiente per esaurire quanto dovuto in sede di acconto 2015, la parte residua, maggiorata dell’interesse dello 0,40% per cento mensile, considerando anche il mese di gennaio, dovrà essere versata direttamente dal contribuente nello stesso mese di gennaio, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche. Quanto sopra esposto vale per tutte le imposte emergenti dal modello 730, ivi compresa la cedolare secca sugli affitti.





LA LAVATRICE TRA I BENI AZIENDALI

DOMANDA

Come ditta edile vorrei dotarmi di lavatrice e asciugatrice per gli abiti da lavoro e vorrei sapere se posso scaricarli come beni aziendali. Grazie

RISPOSTA

Gentile lettore, la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, è subordinata al rispetto del principio di inerenza previsto dall’art. 109, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986 (Tuir) che, in particolare, richiede che gli stessi “sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito…”. Sono invece indeducibili le spese relative all’acquisto di beni e servizi destinati all’uso promiscuo ai fini imprenditoriali e personali, per la parte non inerente. Devono quindi ritenersi deducibili quei costi legati da un rapporto di causa-effetto con la produzione del reddito di impresa come si evince anche dalla giurisprudenza di legittimità, per cui il concetto di inerenza di un costo va riferito non ai ricavi ma all’attività complessivamente svolta dall’impresa. Nel suo caso, quindi, occorre valutare in concreto l’attività esercitata dall’impresa e verificare se viene rispettato o meno il suddetto principio di inerenza. Per completezza, si precisa che per la determinazione del reddito d’impresa devono essere rispettati anche gli altri principi generali previsti dal citato art. 109 del Tuir, vale a dire il principio della competenza, della certezza, della determinabilità oggettiva, e, infine, dell’imputazione a conto economico.

IL CREDITO IVA DI UN SUBAPPALTATORE

DOMANDA

Buonasera, gestisco una srl e mi ritrovo ad avere un credito iva annuale abbastanza alto; quale subappaltatore ed in funzione dell’estensione dell’applicazione del “Reverse Charge”, già prevedo che nel corso del 2015 questo credito continuerà ad incrementarsi. Chiedo: 1- Il credito iva 2014 (oltre  100 mila euro) posso utilizzarlo nel corso del 2015, tutto e senza alcuna autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate? 2- Dalla liquidazione iva mensile di gennaio 2015, già scaturisce un credito: a parte la compensazione contabile, per utilizzare questo credito e quelli a seguire devo attendere la dichiarazione iva del prossimo anno? Grazie.





RISPOSTA

Gentile lettore, il credito annuale risultante dalla dichiarazione iva può essere utilizzato in compensazione a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Se intende utilizzare in compensazione un importo complessivamente superiore ai 15.000 euro è necessario che venga apposto il visto di conformità sulla dichiarazione iva; quanto descritto è dettagliatamente riportato nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione Iva. I crediti derivanti dalle liquidazioni periodiche eseguite nel corso del 2015 si possono utilizzare in compensazione durante il 2015 a partire dal sedici del mese successivo a quello di presentazione della specifica richiesta Iva Tr; il modello e le istruzioni per la compilazione sono reperibili all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it alla voce Cosa devi fare > Richiedere > Rimborsi.

DEDUCIBILI LE SPESE PER UN FIGLIO SPOSATO?

DOMANDA

Mio figlio, libero professionista con partita IVA, nel corso del 2014 ha conseguito redditi inferiori ad euro 2.840,51 ed inoltre il 24 agosto 2014 ha contratto matrimonio. Come genitore ho provveduto alla continuazione del pagamento del riscatto di laurea di mio figlio ed a dicembre la moglie ha pagato un importo di euro 2.000,00 a favore di una previdenza integrativa intestata a mio figlio. Ora si chiede: 1) Posso come genitore con figlio fiscalmente a carico procedere alla deducibilità o detraibilità di quanto versato a titolo di riscatto laurea per l’intero anno o devo limitarmi ai mesi (8) del 2014 anteriori alla data del matrimonio? 2) La moglie, può procedere a detrarre o dedurre i restanti quattro mesi di pagamento di riscatto oltre che il versamento alla previdenza integrativa, considerandolo come coniuge a carico dalla data del matrimonio stesso? Si resta in attesa di risposta al quesito e si augura buon lavoro.

RISPOSTA

Gentile lettore, si conferma che può dedurre i contributi versati per suo figlio a carico relativi al riscatto della laurea per le sole quote pagate fino alla data del matrimonio. Si conferma, inoltre, che la moglie di suo figlio può dedurre quanto versato per la previdenza integrativa a favore del marito a carico; può, inoltre, dedurre i contributi relativi al riscatto della laurea per il marito a carico per le sole quote pagate dalla data del matrimonio, se sono stati versati dalla moglie stessa.

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