SISMA: PRESIDENTE ASM E A CAPO DI CONSORZIO, FABIANI CONDANNATO PER VIOLAZIONE LEGGE BARCA

di Loredana Lombardo

17 Aprile 2018 12:50

L'Aquila -

L'AQUILA – Prima condanna all'Aquila per violazione della legge Barca, che nel 2012 ha sancito l'incompatibilità tra cariche elettive e politiche e l'esercizio di funzioni professionali relative alla ricostruzione post-terremoto.

Il tribunale dell'Aquila in forma collegiale (presidente Alessandra Ilari, a latere Roberto Ferrari e Monica Croci) ha condannato a 8 mesi di reclusione (pena sospesa) l'ex presidente dell'Aquilana società multiservizi, municipalizzata del Comune che si occupa di rifiuti, Luigi Fabiani, che mentre guidava l'azienda era anche presidente del consorzio edilizio “La Castelletta”, composto da alcuni fabbricati ubicati lungo via Castello.





“Un reato che non esiste, non c’è nessuna forma di incompatibilità, non ricoprivo una carica elettiva, come ribadito in udienza anche dall’avvocato del Comune dell'Aquila Domenico De Nardis che era testimone”, commenta Fabiani ad AbruzzoWeb.

Difeso dall'avvocato Fabrizio Lazzaro, Fabiani ha ricordato poi, l'origine della questione,

La questione, ricorda, “è nata da un diverbio con un consorziato, che in un secondo momento ha ritirato la denuncia e nel frattempo è deceduto. Ma il pm ha deciso comunque di andare avanti. Aggiungo che ho smesso di fare il presidente della Asm il 13 febbraio del 2014 e l’aggregato è stato ammesso a finanziamento alla fine del 2015. Sono molto tranquillo, perché so di aver agito in perfetta buona fede”.





Fabiani annuncia che farà ricorso in appello.

L'articolo 67 quater della legge Barca 134 del 2012 alla voce “Criteri e modalità della ricostruzione”, spiega come “le cariche elettive e politiche dei comuni, delle province e della regione nei cui territori sono ubicate le opere pubbliche e private finanziate ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, sono incompatibili con quella di progettista, di direttore dei lavori o di collaudatore di tali opere nonché con l’esercizio di attività professionali connesse con lo svolgimento di dette opere, ivi comprese l’amministrazione di condomini e la presidenza di consorzi di aggregati edilizi”.

“I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono in condizioni di incompatibilità, possono esercitare la relativa opzione entro novanta giorni. Il regime di incompatibilità in questione e si applica anche ai dipendenti delle amministrazioni, enti e uffici pubblici, che a qualsiasi titolo intervengano sui procedimenti inerenti alla ricostruzione”, continua il testo.

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