ROMA – Giunge dopo una lunga maratona notturna alla Camera il secondo e definitivo sì al disegno di legge sull’Autonomia. L’Aula di Montecitorio ha infatti licenziato il provvedimento con 172 sì 99 voti contrari e 1 astenuto.
Il disegno di legge presentato dal ministro per gli Affari Regionali, Roberto Calderoli, mira a concedere maggiori poteri e autonomia alle Regioni a statuto ordinario che ne faranno richiesta, potendo dunque trattenere quota parte delle entrate fiscali, che non andrammo più nella “cassa comune” nazionale. La proposta prevede di trasferire competenze dallo Stato centrale alle Regioni in ambiti chiave come il commercio estero, l’energia, i trasporti, l’istruzione, l’ambiente e la cultura.
Un aspetto cruciale sarà rappresentato dai livelli essenziali di prestazioni (LEP) che dovranno essere garantiti in modo uniforme a tutti i cittadini, indipendentemente dalla Regione di residenza. La definizione di questi standard minimi di servizi da assicurare in tutto il territorio nazionale sarà fondamentale, poiché molto dipenderà dal livello a cui verranno fissati.
Il Disegno di legge n. 615 è composto da dieci articoli e rappresenta uno strumento per l’attuazione dell’autonomia differenziata. Esiste un ampio dibattito accademico sull’autonomia differenziata, in particolare sulla sua implementazione in equilibrio con i principi di unità e uguaglianza. Gli studiosi sottolineano l’importanza di un approccio “solidaristico” o “cooperativo”, assicurando che ogni forma di differenziazione non minacci l’unità sociale ed economica della Repubblica.
La giornata di discussione e voto sul disegno di legge per l’autonomia differenziata ha visto accesi scontri verbali tra maggioranza e opposizioni.
Da un lato, l’esponente leghista Riccardo Molinari ha difeso con fermezza la proposta, bollando come “argomenti da fascisti veri” le critiche ricevute e richiamando l’articolo 5 della Costituzione che promuove le autonomie locali.
Dall’altro, la segretaria del Pd Elly Schlein ha attaccato duramente la maggioranza di centrodestra, accusandola di “spaccare” l’Italia e chiedendo ironicamente a FdI di cambiare nome in “Brandelli d’Italia”.
Nazario Pagano di Forza Italia ha invece sottolineato gli aspetti positivi del provvedimento, visto come un modo per avvicinare le istituzioni ai cittadini e valorizzare le specificità territoriali, pur con l’avvertenza di evitare nuove diseguaglianze.
Infine, il deputato M5S Alfonso Colucci ha usato toni molto duri, definendo il ddl un “malefico disegno di arroganza e violenza” che “spacca l’Italia e sfregia la solidarietà”, con un riferimento anche all’aggressione subita dal collega Donno.
IL TESTO APPROVATO
SINTESI DELLA LEGGE
Il ddl sull’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario – anche noto come ddl Calderoli – è una legge puramente procedurale per attuare la riforma del Titolo V della Costituzione messa in campo nel 2001. In 11 articoli definisce le procedure legislative e amministrative per l’applicazione del terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione. Si tratta di definire le intese tra lo Stato e quelle Regioni che chiedono l’autonomia differenziata nelle 23 materie indicate nel provvedimento. Questi i punti principali
Le richieste da parte delle Regioni
Nel testo è specificato che le richieste di autonomia devono partire su iniziativa delle stesse Regioni, sentiti gli enti locali. In particolare, si legge: “Si stabilisce che l’atto di iniziativa sia preso dalla Regione interessata, sentiti gli enti locali, secondo le modalità previste nell’ambito della propria autonomia statutaria. L’iniziativa di ciascuna Regione può riguardare la richiesta di autonomia in una o più materie o ambiti di materie e le relative funzioni. Segue il negoziato tra il governo e la Regione per la definizione di uno schema di intesa preliminare”
Le materie
Le materie su cui si può chiedere l’autonomia sono 23. Tra queste ci sono Tutela della salute, Istruzione, Sport, Ambiente, Energia, Trasporti, Cultura e Commercio estero. Quattordici sono poi le materie definite dai Lep, Livelli essenziali di prestazione
Determinazione dei Lep
La concessione di una o più “forme di autonomia” – è specificato nel testo – è subordinata alla determinazione dei Lep, cioè i criteri che determinano il livello di servizio minimo che deve essere garantito in modo uniforme sull’intero territorio nazionale. La determinazione dei costi e dei fabbisogni standard, e quindi dei Lep, avverrà a partire da una ricognizione della spesa storica dello Stato in ogni Regione nell’ultimo triennio
Principi di trasferimento
L’articolo 4, modificato in Aula al Senato da un emendamento di FdI, stabilisce i principi per il trasferimento delle funzioni alle singole Regioni, precisando che sarà concesso solo successivamente alla determinazione dei Lep e nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio. Dunque senza Lep e il loro finanziamento, che dovrà essere esteso anche alle Regioni che non chiederanno la devoluzione, non ci sarà autonomia
Cabina di regia
Il testo prevede anche una cabina di regia: composta da tutti i ministri competenti, assistita da una segreteria tecnica, collocata presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio. Dovrà provvedere a una ricognizione del quadro normativo in relazione a ciascuna funzione amministrativa statale e delle regioni ordinarie e all’individuazione delle materie o ambiti di materie riferibili ai Lep sui diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale
I tempi
Il governo entro 24 mesi dall’entrata in vigore del ddl dovrà varare uno o più decreti legislativi per determinare livelli e importi dei Lep. Mentre Stato e Regioni, una volta avviata, avranno tempo 5 mesi per arrivare a un accordo. Le intese potranno durare fino a 10 anni e poi essere rinnovate. Oppure potranno terminare prima, con un preavviso di almeno 12 mesi
La clausola di salvaguardia
L’undicesimo articolo, inserito in commissione, oltre a estendere la legge anche alle Regioni a statuto speciale e le province autonome, reca la clausola di salvaguardia per l’esercizio del potere sostitutivo del governo. L’esecutivo può sostituirsi agli organi delle Regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni quando si riscontri che gli enti interessati si dimostrino inadempienti, rispetto a trattati internazionali, normativa comunitaria oppure vi sia pericolo grave per la sicurezza pubblica e occorra tutelare l’unità giuridica o quella economica. In particolare, si cita la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni sui diritti civili e sociali
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