AUTONOMIA DIFFERENZIATA: ORLANDO, “LO STRANO CASO DELLA GHIGLIOTTINA USATA IN COMMISSIONE”

3 Maggio 2024 12:31

Italia - Politica

L’AQUILA – “La ghigliottina, per regolamento è, o meglio dovrebbe essere riservata esclusivamente alle leggi di conversione dei decreti legge presentati dal Governo per evitarne la decadenza, mentre il disegno di legge dell’autonomia differenziata del ministro leghista Roberto Calderoli non è un decreto legge, e alla Camera dei deputati il potere di dichiarare inammissibili gli emendamenti spetta al presidente dell’Assemblea, in Assemblea”.

E’ quanto sostiene l’ex parlamentare e consigliere regionale abruzzese Angelo Orlando, nell’intervento che riceviamo e pubblichiamo qui di seguito. Il riferimento è qianto accaduto il commissione Affari costituzionali di Montecitorio, di cui è presidente il deputato abruzzese di Forza Italia, Nazario Pagano, che ha concluso l’esame della controversa riforma dell’autonomia differenziata, confermando l’approdo in Aula  avvenuto lunedì scorso, applicando la “ghigliottina” essendo stati cioè votati solo 80 emendamenti sui 2.200 presentati.

L’AUTONOMIA DIFFERENZIATA, LA “GHIGLIOTTINA”: CRONACA DI UN MISTERO NON PROPRIO “BUFFO”!

Il Disegno di legge Calderoli sull’autonomia differenziata è approdato in Aula a Montecitorio il 29 aprile. Qualche giorno prima, nella Commissione Affari costituzionali i lavori erano stati dichiarati conclusi dopo aver esaminato soltanto 80 degli oltre 2000 emendamenti presentati dalle opposizioni, opposizioni che hanno “vivacemente” protestato per l’uso della cosiddetta “ghigliottina”.

Poiché da interventi di costituzionalisti, opinionisti e cronisti parlamentari il passaggio, sulla stampa in generale, non appare sufficientemente chiaro, proviamo a capire.

Vediamo innanzitutto cosa si prevede per la cosidetta “ghigliottina” nel Senato della Repubblica: all’articolo 55, comma 5, del Regolamento si legge:”Per la organizzazione dei singoli argomenti scritti nel calendario, la conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari determina di norma il tempo complessivo da riservare a ciascun gruppo, stabilendo altresì la data entro cui gli argomenti iscritti nel calendario debbono essere posti in votazione”. C’è poi l’articolo 78, comma 5 dello stesso regolamento:  “Il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato, è in ogni caso iscritto all’ordine del giorno dell’Assemblea in tempo utile ad assicurare che la votazione finale avvenga non oltre il 30º giorno dal deferimento”





Dal combinato disposto dei due commi si evince chiaramente che il contingentamento dei tempi, con la conseguente possibilità di votare comunque il testo, la cosiddetta “ghigliottina”, è chiaramente, disciplinato in Senato e si riferisce esclusivamente alla necessità che un decreto-legge presentato dal Governo sia convertito in legge entro 60 giorni per evitare che possa decadere.

Il progetto di legge Calderoli, non essendo decreto e non essendo necessaria la legge di conversione, in Senato non correva il rischio di “ghigliottina”.

Ma alla Camera dei deputati? Alla Camera di non esiste nessuna codificazione regolamentare di questo istituto.

Per la prima volta la “ghigliottina” è stata applicata dalla presidente Laura Boldrini dopo l’ostruzionismo del M5s al decreto Imu-Bankitalia che rischiava di decadere, quindi sempre in sede di conversione di un decreto-legge!

Passiamo ora all’applicazione della cosiddetta “ghigliottina” in Commissione Affari costituzionali.

Leggiamo il resoconto dei lavori della Commissione che analizza il progetto di legge Calderoli, di lunedì 22 aprile 2024: “Presidenza del Presidente Nazario Pagano… Interviene il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli.… La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 aprile 2024… Nazario Pagano, Presidente rammenta che, con riferimento ai progetti di legge, il Presidente, ai sensi dell’articolo 89 del Regolamento, dichiara l’inammissibilità di proposte emendative…”

Accade però che il regolamento della Camera, parte seconda, negli articoli da 72 a 81 non contempla questo potere e l’unico potere di interdizione dall’ostruzionismo è definito al comma 8 dell’articolo 79, l’articolo che parla dell’organizzazione dei lavori secondo principi di economia procedurale. Recita l’articolo 8: “Nell’esame in sede referente eccezioni pregiudiziali, sospensive o comunque volte ad impedire l’adempimento dell’obbligo della Commissione di riferire all’Assemblea non possono essere poste in votazione; di esse dovrà però farsi menzione nella relazione della Commissione”.





Trovate un riferimento alle “proposte emendative”? Su Repubblica è uscito poi un dotto articolo del costituzionalista, il professor Michele Ainis, “L’insofferenza per le regole” laddove si scrive: “L’ultimo misfatto succede nella Commissione Affari Costituzionali della Camera, dove si sta cucinando la legge sull’autonomia differenziata”.

Solo insofferenza per le regole? Leggiamo l’articolo 89 citato dal Presidente Pagano:

“Il Presidente ha facoltà di negare l’accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all’oggetto della discussione, ovvero siano preclusi da precedenti deliberazioni, e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il deputato insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l’Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano” (Parte seconda- Il procedimento legislativo, Capo XVII del Regolamento-Dell’esame in Assemblea-!!!)..

Ma, il 22 aprile, non eravamo ancora in Commissione? Chi, quale codicillo interpretativo, quale precedente, ha potuto conferire al presidente della commissione Affari costituzionali Nazario Pagano le prerogative del  presidente della Camera Lorenzo Fontana?

In sintesi: la “ghigliottina”, per regolamento, è ( dovrebbe essere?) riservata esclusivamente alle leggi di conversione dei decreti-legge presentati dal Governo per evitarne la decadenza, il disegno di legge Calderoli non è un decreto-legge, e alla Camera dei deputati il potere di dichiarare inammissibili gli emendamenti spetta al Presidente dell’Assemblea in Assemblea. Prima di infine. prima di comunicare alla stampa, qualche commissario dell’opposizione ha segnalato e fatto verbalizzare questa anomalia?

 

 

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