CEMENTIFICIO PUNTA PENNA: OASI, ”PER SENTENZA TAR NON E’ UNA MINACCIA”

6 Luglio 2020 16:46

Chieti -

VASTO – Il Tribunale Amministrativo Regionale, sezione staccata di Pescara, ha accolto il ricorso delle associazioni ambientaliste, annullando, di fatto, il parere favorevole relativo alla Valutazione di Incidenza Ambientale, emesso il 15.01.2018 dagli uffici del comune di Vasto, a favore della EsCal, solo e esclusivamente sulla base di un presupposto, meramente, amministrativo. Va detto a chiare lettere che sull’impianto della Es.Cal, nelle 27 pagine di sentenza, non si ravvisa neanche una riga nel merito del suo funzionamento o di una eventuale minaccia per il territorio”. 

Commenta così in una nota l'associazione di impreditori Oasi a seguito della bocciatura del progetto della Es.Cal. srl che vuole realizzare un cementificio a freddo nella zona industriale di Punta Penna all'interno del capannone esistente dell'ex Vastocem.

LA NOTA COMPLETA

L’organo di giustizia amministrativa ha fondato il rigetto solo sulla base dell’inammissibilità del principio di “silenzio assenso”.

Riconosciuta a pieno titolo e legittimata, l’Associazione Occupazione Ambiente Sviluppo Industriale Oasi di Vasto. Le sentenze più che commentate a piacimento, vanno lette e analizzate, sulla base del dispositivo e delle motivazioni, senza fare demagogia spicciola.

Il Tribunale Amministrativo Regionale, sezione staccata di Pescara, ha accolto il ricorso delle associazioni ambientaliste, annullando, di fatto, il parere favorevole relativo alla Valutazione di Incidenza Ambientale, emesso il 15.01.2018 dagli uffici del comune di Vasto, a favore della EsCal, solo e esclusivamente sulla base di un presupposto, meramente, amministrativo. Va detto a chiare lettere che sull’impianto della Es.Cal, nelle 27 pagine di sentenza, non si ravvisa neanche una riga nel merito del suo funzionamento o di una eventuale minaccia per il territorio.





E’ ormai chiaro, anche ai detrattori più indefessi, che la Es.Cal si occupa di produzione di leganti idraulici a freddo e non ha nulla a che vedere con la tipologia dei cementifici tradizionali. Il TAR ha eccepito sull’operato dei competenti uffici comunali che dovevano, sulla base della normativa vigente, necessariamente, perfezionare il procedimento autorizzativo, acquisendo il parere del Comitato di gestione della riserva regionale di Punta Aderci.

I giudici hanno ritenuto insussistente il presupposto di inerzia, da parte del Comitato di Gestione, e che comunque a riguardo, il parere del Comitato rivestiva connotazione obbligatoria e vincolante.

Un passaggio amministrativo dove non trova applicazione il termine dei sessanta giorni dalla domanda, in cui si matura, in assenza di risposta, il “silenzio assenso”.

Nella stessa sentenza il TAR ha ufficializzato il ruolo dell’Associazione OASI “Occupazione Ambiente Sviluppo Industriale” di Vasto che si era costituita “ad opponendum” nel ricorso amministrativo tra le parti.

Nel dispositivo si legge testualmente: “Ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto dedotto, rispetto ai motivi di intervento proposti, va riconosciuta la legittimazione dell’Associazione intervenuta quale ente esponenziale dell’interesse comune degli operatori economici insediati nella medesima area industriale della controinteressata, in quanto portatori della medesima situazione soggettiva volta a sorreggere un’interpretazione della normativa ambientale compatibile con la tutela della loro rispettiva libertà di iniziativa economica e con le finalità di valorizzazione dell’area potenzialmente confliggenti con gli interessi fatti valere dagli enti ricorrenti”.

Così come l’organo di giustizia amministrativa ha tenuto a precisare: “Nella specie l’Associazione intervenuta ha rappresentato in atti la titolarità della situazione soggettiva per la cui tutela è intervenuta nel giudizio, attraverso l’allegazione dell’Atto costitutivo e dello Statuto nel cui scopo rientra la promozione e la salvaguardia di un modello di sviluppo durevole e sostenibile tra il sistema industriale ed i valori ambientali”.





A questi che sono i fatti riportati nella sentenza si propongono però alcune riflessioni e domande:

1) sono risibili e solo demagogiche le giustificazioni addotte dall’Amministrazione Comunale di Vasto, che non si è costituita in giudizio, screditando la propria struttura amministrativa e il relativo operato dei suoi uffici che avevano, invece, istruito il procedimento con rilascio convinto a favore della EsCal del parere favorevole relativo alla Valutazione di Incidenza Ambientale;

2) comportamento corretto e imparziale, di una pubblica amministrazione, vorrebbe che a fronte della decisione TAR, si ponga in essere ogni azione atta a ristabilire la correttezza dell’operato amministrativo, per esempio acquisendo il parere del Comitato di Gestione e definendo nei giusti termini il relativo procedimento;

3) come pensa, l’amministrazione comunale di Vasto, di ristabilire un’equità di trattamento e ascolto tra tutti gli stakeholder, a fronte della decisione del TAR che ha, di fatto, riconosciuto e legittimato l’esistenza e l’operato dell’Associazione OASI mai interpellata dal giorno della sua costituzione?

4) per quanto tempo ancora, su problematiche serie e concrete, che minano lo sviluppo e il consolidamento socioeconomico della città di Vasto, si pensa possa pagare una politica ondivaga infarcita di demagogia?

5) con quale spirito la stessa amministrazione comunale promuove la Zes (Zona Economica Speciale), per rilanciare l’economia e lo sviluppo occupazionale del territorio, e dall’altra auspica una completa rivisitazione della zona industriale di Punta Penna?

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