LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DI DICEMBRE CHE HA DATO IL VIA AI LAVORI

RICOSTRUZIONE EMICICLO: DEMOLITA SCALA; IL CONSIGLIO DI STATO ‘RICORSI INFONDATI’

di Alberto Orsini

15 Marzo 2016 08:07

L'Aquila - Gallerie Fotografiche

L’AQUILA – “Sono infondati tutti i motivi volti a sostenere l’inidoneità del progetto definitivo” per la ricostruzione post-sisma di palazzo dell’Emiciclo, sede del Consiglio regionale, commessa del valore di 14 milioni di euro che, tra riconteggi e ricorsi, ha già cambiato più di una volta la ditta aggiudicataria, allungando di 2 mila giorni i tempi di avvio del cantiere, ora finalmente in corso.

È quanto scrive il Consiglio di Stato nella motivazioni della sentenza, depositate lo scorso 25 febbraio, che il 16 dicembre 2015 hanno concluso per sempre l’odissea giudiziaria sull’aggiudicazione dei lavori, attualmente in corso da parte dell’impresa aquilana Rosa Edilizia, che sta svolgendo i lavori in associazione temporanea con Ricci Guido Srl ed Elettroidraulica Silvi Srl.

Lavori che vanno già a pieno regime: come si vede nella foto esclusiva di AbruzzoWeb, è già stata abbattuta la scala che collegava la parte storica, l’antica chiesa cui si accedeva passando dal colonnato, con quella moderna.

Una scala percorsa da presidenti di Regione, assessori, consiglieri e tanti dipendenti, ma tanto mal realizzata secondo gli studi preliminari al punto che, nella scossa delle 3.32, oscillando ha funto da “diapason” aumentando i danni alla struttura.

“Decisiva è la circostanza che – scrivono i giudici – nelle more del presente giudizio d’appello, la Regione Abruzzo abbia approvato il progetto definitivo presentato dalla Rosa Edilizia”.

Già l’estate scorsa i giudici di secondo grado avevano sospeso l’accoglimento, risalente al marzo precedente, del ricorso al Tar da parte del raggruppamento di imprese composto dalla romana Sac e dall’aquilana Iannini, che in un primo momento aveva portato all’annullamento dell’iniziale aggiudicazione dei lavori a Rosa.





A dicembre la quinta sezione del Consiglio di Stato ha ribaltato la situazione, accogliendo l’appello principale della Regione Abruzzo e, in parte, quello incidentale presentato da Rosa, e respingendo nello stesso tempo quelli di Sac-Iannini.

Anche se il verdetto definitivo doveva ancora arrivare, in nome del “preminente interesse pubblico” fin da luglio gli uffici dell’Emiciclo hanno portato avanti l’iter, dando il via ai lavori, inaugurati ufficialmente con un tour della stampa lo scorso 14 gennaio, e attualmente in pieno svolgimento.

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello principale della Regione e, in parte, l’appello incidentale di Rosa; ha respinto tutti i motivi riproposti da Sac-Iannini; in riforma della sentenza di primo grado del Tar, ha respinto il ricorso di Sac-Iannini e ha compensato le spese del doppio grado di giudizio tra tutte le parti, insomma ognuno si paga le sue, vista “l’estrema complessità delle questioni controverse”.

La sentenza è stata emessa dal Collegio composto dai magistrati Alessandro Pajno (presidente), Fabio Franconiero (estensore), Antonio Amicuzzi, Luigi Massimiliano Tarantino e Sabato Guadagno (consiglieri).

I PROGETTISTI AL 120%

Tra le contestazioni accolte nel primo grado di giudizio dei legali di Sac-Iannini, quella che nella domanda di partecipazione alla gara la somma delle quote percentuali di partecipazione dei tecnici che avrebbero stilato l’opera per Rosa sforasse il 100%, arrivando al 120%, con il Tar che aveva bocciato la difesa di Rosa per la quale si trattava di un semplice errore materiale.

Ma il Consiglio di Stato rileva ora che “la censura non coglie alcuna ragione di inammissibilità della domanda di partecipazione alla gara della Rosa Edilizia, perché, come finora rilevato, l’errata specificazione delle quote di partecipazione al costituendo raggruppamento temporaneo non ha alcun rilievo sostanziale e valenza escludente dalla procedura di gara”.

I giudici amministrativi di secondo grado richiamano anche il “potere di soccorso istruttorio” della pubblica amministrazione che può “sanare tutte quelle irregolarità o incompletezze dichiarative prive di rilievo sostanziale”.





I tecnici citati erano la società Ingenium s.r.l. 45%; ing. Giacomo Di Marco 20%; arch. Lucio Zazzara 15%; ing. Antonello Bottone 15%; geom. Gabriele Mantini 10%; ing. Walter Cecchini Jenny Rolo Gaudenzio Leonardis 5%, la cui somma dà appunto il risultato di 120%.

LA NUOVA SOCIETA’

Bocciata anche la contestazione sulla presunta perdita di qualificazione per svolgere lavori pubblici (attestazione Soa) di una delle imprese del raggruppamento di Rosa, avvenuta mentre Elettroidraulica Silvi Snc (società in nome collettivo) veniva rimpiazzata da Elettroidraulica Silvi Srl (società a responsabilità limitata), per effetto della scissione della prima che ha portato a conferire il ramo d’azienda alla seconda.

Viene ritenuta “irrilevante la circostanza che al momento dell’aggiudicazione l’originaria mandante avesse perso l’attestazione Soa proprio per effetto della scissione”.

Respinta anche l’accusa che la già citata società di ingegneria Ingenium Srl non avesse requisiti di qualificazione, dal momento che, fanno notare i giudici, in via transitoria per i primi 5 anni di attività tali aziende possono approfittare dei requisiti individuali dei loro dirigenti.

RILIEVI ANCHE PER ROSA

Il Consiglio di Stato boccia, comunque, anche alcuni rilievi del “ricorso incidentale” di Rosa, in particolare la presenza nel computo metrico di Iannini di voci non comprese nel prezzario regionale e l’assenza dei requisiti minimi di idoneità tecnica del progetto, censure che per i giudici peccano di “ipoteticità e opinabilità”, esito comunque non importante ai fini dello svolgimento dei lavori.

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