COSPITO: PETRILLI, “ALTA SICUREZZA GARANTITA ANCHE SENZA 41 BIS, CON QUALCHE ORA DI ARIA IN PIÙ…”

11 Febbraio 2023 09:58

Regione - Cronaca

L’AQUILA – “Ritengo che l’eventualità che Alfredo Cospito venga trasferito dal 41 bis all’alta sicurezza sia la soluzione migliore. Una mediazione che garantirebbe tutti, salverebbe una vita umana e garantirebbe la sicurezza dello Stato. L’alta sicurezza è completo controllo, con solo qualche ora di più di aria!”

Così l’ex segretario regionale di Prc, Giulio Petrilli, portavoce comitato per il diritto al risarcimento a tutti gli assolti.

Nel 1980 Giulio Petrilli, allora ventenne, viene accusato dai magistrati di essere uno dei capi di Prima Linea. Con la pesantissima accusa di “banda armata” Giulio Petrilli venne arrestato. L’imputazione gli è costata sei anni di carcere, in un regime simile al 41 bis. Qualche tempo dopo, la tesi dell’accusa viene smontata. Nel 1986 la Corte d’Appello di Milano lo assolve e, tre anni dopo, anche la Cassazione conferma la sua innocenza. A tutt’oggi ancora gli viene riconosciuto  i danni per ingiusta detenzione, per la quale si batte da anni.





Un auspicio, quello di Petrilli, non raccolto dal ministro della Giustizia Carlo Nordio: l’anarchico Alfredo Cospito, in sciopero della fame da oltre 100 giorni, deve restare al 41 bis, il regime del carcere duro. ll ministro ha infatti respinto l’istanza di revoca avanzata dall’avvocato Flavio Rossi Albertini, difensore del detenuto.

“Spero si arrivi con saggezza a questa conclusione e con questo tutte le polemiche finiscano, ma soprattutto nessuno vince e nessuno perde, solo saggezza”, scrive comunque Petrilli -, speriamo che il mio appello di spostarlo dal 41 bis all’alta sicurezza venga recepito da Nordio”.

Nato a Pescara in Abruzzo ma trasferitosi a Torino, Alfredo Cospito è ritenuto uno degli elementi di spicco del mondo anarchico torinese ed è uno dei leader della Fai, la Federazione anarchica informale, e si è macchiato di almeno due gravi crimini nel corso della sua militanza terroristica. Cospito si trova in carcere perché ritenuto responsabile di due diversi episodi rivendicati dalla Fai: Cospito è stato condannato a oltre 10 anni di reclusione per aver gambizzato a Genova il 7 maggio 2012 il dirigente di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi, ma soprattutto è stato ritenuto il braccio armato che ha piazzato le bombe davanti all’ex caserma degli allievi dei Carabinieri di Fossano in provincia di Cuneo con l’esplosione del 2 giugno 2006. L’esplosione non ha provocato morti o feriti, ma è costata 20 anni di condanna a Cospito.





Per Nordio, non ci sono i presupposti per la revoca del 41 bis. Centrale nella decisione del ministro è stata la circostanza che tutte le autorità giudiziarie che hanno espresso il loro parere al ministro – la Procura nazionale antimafia, la Dda di Torino e la Procura generale del capoluogo piemontese – hanno giudicato “infondate” le ragioni di revoca.

C’è infatti il pericolo che Alfredo Cospito possa comunicare con l’esterno, e “permane peraltro immutata la capacità del detenuto di orientare le iniziative di lotta della galassia anarco-insurrezionalista verso strategie e obiettivi sempre più rilevanti”. E ancora, “Alfredo Cospito ha iniziato lo sciopero della fame, forma di protesta tradizionalmente non violenta che invece, nel caso di specie ha assunto un significato assolutamente opposto. La dimostrazione la si trae da una frase pronunciata da Cospito: il corpo è la mia arma. Il corpo di Alfredo Cospito è divenuto il catalizzatore che serviva all’azione strategica del detenuto che chiedeva unità di intenti e obiettivi pur lasciando a ciascuna formazione la libertà e l’autodeterminazione in relazione alla tipologia di atti da compiere”.

E ancora . “I profili di pericolosità correlati al ruolo associativo di Alfredo Cospito (al di là della sua partecipazione di tipo concorsuale negli specifici episodi illeciti) risultano confermati dal moltiplicarsi delle azioni intimidatorie e violente seguite alla adozione del regime carcerario differenziato da parte di gruppi anarco insurrezionalisti”. Inoltre “gli elementi addotti a sostegno della richiesta di revoca anticipata del regime carcerario differenziato previsto dall’art. 41 bis applicato nei confronti del detenuto non sono dotati della necessaria portata demolitoria dei presupposti per il mantenimento di tale regime e risultano, in realtà, di valenza neutra”.

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