L’AQUILA – Colpo di scena nell’inchiesta della Guardia di finanza dell’Aquila su presunte indebite percezioni di contributi dopo l’emergenza Covid da parte di alcuni tesserati del Pizzoli calcio, squadra che rappresenta il popoloso centro a pochi chilometri dal capoluogo di regione. Infatti è stato annullato il sequestro preventivo di 115mila euro dalla Cassazione. L’inchiesta penale con 30 sospettati, di conseguenza, ha fatto scattare squalifiche e pesanti sanzioni ai danni del team rossoblù anche da parte della giustizia sportiva. Nonostante ciò il club, che vanta una lunga e apprezzata tradizione nel calcio dilettantistico locale, veleggia in alto nel campionato di Prima categoria.
La Cassazione, dunque, ha annullato il sequestro di 115mila euro e gli atti tornano al tribunale per nuove valutazioni. Secondo le indagini sarebbe risultato che i collaboratori tesserati dell’ASD in questione avrebbero richiesto, ed ottenuto, attraverso false attestazioni, l’indennità “Collaboratori Sportivi”, a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
Queste, più in particolare, le accuse secondo la finanza: “La truffa in danno dello Stato è consistita nel formare, successivamente alla data di emanazione dei provvedimenti governativi di sussidio Covid, contratti di collaborazione, appositamente retrodatati, che prevedessero a favore dei tesserati dei rimborsi, Tutto è stato reso possibile dalla costante opera di direzione e coordinamento svolta dalla Procura della Repubblica”.
I giudici, nello specifico, hanno cancellato il sequestro di 115mila euro dopo che un primo ricorso del presidente del Pizzoli Franco Lepidi, inoltrato al Riesame, era stato bocciato ma essi hanno deciso in modo diverso: questo, tuttavia, non vuol dire che crolla l’impianto accusatorio.
“Con il ricorso”, si legge nella motivazione, “vengono formulati due motivi, il primo incentrato su violazione di legge in relazione alla mancanza dei presupposti per il sequestro ed il secondo per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. In relazione al primo profilo, si evidenzia che l’indagato non ha in fatto conseguito alcun beneficio economico e non può quindi subire un sequestro finalizzato ad una successiva confisca che non potrà colpire il suo patrimonio. Quanto al secondo motivo, si lamenta la mancanza di motivazione sul requisito del periculum in mora. Il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, mentre il secondo motivo deve ritenersi assorbito”.
“La questione sottoposta con il primo motivo attiene alla sequestrabilità diretta o per equivalente, in tutto o in parte, del profitto del reato al correo che, nei fatti, non abbia beneficiato, in alcun modo, ovvero in misura inferiore a quanto sequestratogli, della ripartizione del ‘bottino’. Si sostiene infatti che tanto Lepidi che il suo concorrente Pulsone abbiano commesso la truffa al solo fine di beneficiare i dipendenti della A.S.D. Pizzoli con la percezione dei ristori previsti dalla disciplina emergenziale pandemica per le attività che avevano dovuto essere sospese nel biennio 2020/2021. Poiché i due indagati non avevano ricevuto neanche parte delle somme ricevute dalla associazione e poi redistribuite ai beneficiari, non poteva essere loro imposto alcun vincolo ablatorio né temporaneo né definitivo, secondo i principi elaborati da un recente orientamento giurisprudenziale”.
“Facendo applicazione dei detti principi al caso concreto, l’annullamento del provvedimento è una conseguenza inevitabile, essendo incontestato, per come pure indicato di passaggio nell’ordinanza in contestazione (e comunque dai prospetti inseriti nel provvedimento genetico), che la maggior parte (se non la totalità, secondo la prospettazione difensiva) delle provvidenze indebitamente percepite non siano andate a favore dei due dirigenti sportivi. Attenendosi ai principi enucleati dalla sentenza delle Sezioni Unite il Tribunale dell’Aquila è chiamato alla riformulazione della motivazione valutando nuovamente, sulla base delle emergenze disponibili in relazione alla concreta situazione di indagine, la eventuale compartecipazione del Lepidi alla ripartizione di quanto indebitamente ed illecitamente conseguito”.
“Solamente nell’ipotesi in cui la scarsità degli indizi non consenta di giungere a conclusioni probatoriamente soddisfacenti, si potrà procedere al criterio della ripartizione dell’onere del sequestro in parti uguali. Si annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale dell’Aquila competente”.
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