COVID: VIA MULTE A RISTORATORE PER CARENZA MOTIVAZIONI DPCM

24 Febbraio 2022 21:08

Italia - Cronaca

PESARO – Un Dpcm, quello del 3 dicembre 2020 sulle misure per la pandemia da Covid 19, senza motivazioni, come se fosse stata scritta un’opinione e non un provvedimento amministrativo basato su dati scientifici, dove “non ci sono mai specifiche indicazioni sulla gravità ed incidenza della diffusione del virus tali da rendere congrue, proporzionate ed adeguate le misure adottate” che vanno a comprimere libertà costituzionalmente garantite.

È quello che in sintesi scrive il giudice Flavia Mazzini, del Tribunale civile di Pesaro, nelle motivazioni della sentenza emessa quindici giorni fa su ricorso del ristoratore e fondatore del movimento IoApro Umberto Carriera.

Sentenza con la quale ha annullato le sanzioni a carico del ristoratore, multato dalla polizia il 15 gennaio 2021 per aver violato il lockdown tenendo aperto di sera il suo ristorante La Grande bellezza di Mombaroccio (Pesaro Urbino) per ospitare trenta commensali tra cui Vittorio Sgarbi.





La polizia elevò un verbale di 800 euro a carico di Carriera, che lo impugnò avanti al tribunale civile con l’avvocato Lorenzo Nannelli.

“Il giudice Flavia Mazzini, ha disapplicato i Dpcm di Giuseppe Conte dichiarandoli illegittimi, perché essendo il Dpcm un atto amministrativo, lo stesso doveva essere motivato – spiega il legale – Nessun verbale del Cts (Comitato tecnico scientifico) motivava le chiusure dalle 18 in poi, delle medesime attività (in questo caso i ristoranti) che potevano rimanere aperte a pranzo e non a cena. Inoltre non si comprende dai verbali del Cts per quali motivi nello stesso periodo le aree di servizio potessero rimanere aperte con servizio a tavolo, così come i ristoranti degli alberghi. Ora Umberto Carriera, potrà richiedere al governo il risarcimento dei danni subiti per le chiusure dei ristoranti nelle varie fasce a colori”.

Nelle motivazioni del giudice Mazzini, il presupposto su cui basa la sua decisione di ‘disapplicazione’ del Dpcm 3 dicembre 2020 è che “non ci sono mai specifiche indicazioni sulla gravità ed incidenza della diffusione del virus tali da rendere congrue, proporzionate ed adeguate le misure adottate”.

Secondo il giudice, “l’attività comparativa svolta, comportando la compressione di diritti costituzionalmente garantiti, necessitava di un adeguato impianto giustificativo visto che modificava le disposizioni precedentemente adottate che consentivano senza limitazioni di orario e di luogo lo svolgimento dell’attività di ristorazione, non differenziando il ristorante dalle aree di servizio”.





E per questo, ecco la conclusione che trae il giudice: “la modifica si traduce in una precisa scelta dell’Amministrazione che avrebbe dovuto esser supportata da dati scientifici precisi, nonché da spiegazioni tecniche in relazione al maggior rischio di diffusione del contagio nelle attività e negli orari non consentiti”.

Invece “nessuna indicazione è stata fornita se non un generico evolversi della situazione epidemiologica”.

E dunque, secondo il giudice, “l’insufficienza e l’incompletezza di motivazione determinano l’impossibilità di ritenere rispettati i parametri di proporzionalità e adeguatezza”, con il risultato che si “autorizza la disapplicazione del Dpcm e il conseguente annullamento dell’ordinanza ingiunzione”.

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