DANNO DI IMMAGINE DOPO LA CONDANNA PER INDUZIONE: DI ORIO DEVE RISARCIRE L’ATENEO AQUILANO

3 Marzo 2023 08:24

L'Aquila - Cronaca, Scuola e Università

L’AQIILA – La condanna penale definitiva  a due anni e mezzo di reclusione per aver obbligato il professor Sergio Tiberti  a corrispondergli indebitamente circa 200mila euro dal 2001 al 2009, ha comportato altri guai per l’ex rettore Ferdinando di Orio. La Corte dei conti, infatti,  da deciso che l’ex rettore deve risarcire l’Ateneo con poco più di 16mila euro per danno di immagine arrecato all’istituzione con il suo comportamento.

La sanzione è contenuta ma ha rischiato di dover pagare una somma ben maggiore, ovvero 400mila euro,  sulla scorta della richiesta della Procura contabile.

la Corte di Cassazione a giugno 2019, aveva giudicato inammissibile il ricorso presentato dall’ex rettore dell’università dell’Aquila, in sella da 10 anni confermando la condanna a due anni e sei mesi di reclusione inflitta dalla corte di Appello di Roma con l’accusa di induzione indebita nei confronti del professor Tiberti. Ha scontato parte della pena nel carcere di Rebibbia, poi ai servizi sociali. Ai tempi del processo rettore era Paola Iverardi, ora alla guida del Gssi, che poi ha lasciato il testimone ad Edoardo Alesse.





Secondo la procura contabile il danno di immagine “sarebbe da rjconnettere alla perdita della credibilità e affidabilità dell’amministrazione e all’ingenerarsi della convinzione tra i cittadini che il comportamento patologico concretizzatosi nelle condotte sanzionate penalmente poste in essere dal dipendente sia una caratteristica usuale dell’attività dell’ente pubblico”.

La valutazione della somma era stata fatta dalla procura secondo questi parametri: clamor fori suscitato dal caso, gravità dei fatti,  reiterazione della condotta, entità arricchimento e qualifica dell’autore degli illeciti. In relazione allo strepitus fori la Procura ha citato testate nazionali e locali che hanno pubblicato il caso come Corriere della Sera, il Giornale, il Centro, Abruzzoweb, il Messaggero, il Capoluogo etc. Anche se, per contro, la difesa di di Orio ha sempre sostenuto che nella sostanza il caso ha avuto risonanza solo in ambito locale.

“Nel merito”, si legge nella motivazione della condanna contabile, “sussistono i presupposti per l’avvio dell’azione di responsabilità  e la  condanna del convenuto in relazione al grave danno da lui arrecato all’immagine dell’Ateneo, infatti la condotta del convenuto vìola i doveri di fedeltà, lealtà legalità, efficienza che costituiscono la base degli obblighi di qualsiasi dipendente pubblico. Il convenuto è stato condannato per induzione indebita fattispecie che rientra nella categoria dei reati contro la P.A.  E tale classificazione rende infondata l’eccezione per la quale l’unico danneggiato sarebbe il soggetto illecitamente indotto a erogare le utilità al convenuto”.





“Grave è, viceversa”,  si legge nella motivazione, “il nocumento arrecato al danno di immagine dell’amministrazione pregiudicata da comportamenti legati non occasionalmente ma funzionalmente alla funzione rivestita  e tali da incrinare il rapporto tra i cittadini, utenti dei servizi e l’Università come istituzione”.

In riferimento alla entità della condanna i giudici dicono che “ai fini del risarcimento vanno considerati i soli comportamenti coperti da giudicato penale. Risulta da un attento esame della sentenza di appello di Roma che la stessa pena inflitta al convenuto è stata ridotta in quanto l’illecito è considerato sui fatti commessi dopo il 30 settembre 2008 essendo quelli antecedenti prescritti. La medesima sentenza ha disposto la confisca a carico del convenuto la somma di 8.294 euro corrispondente alle unità percepite nel periodo di riferimento della condanna. Il risarcimento, seguendo il criterio della procura contabile, va limitato al doppio di tale importo in 16.588 euro”.

 

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