DANNO ERARIALE A MONTEREALE: EX DIRIGENTE UFFICIO SISMA CONDANNATO A RISARCIRE LA REGIONE

di Gianpiero Giancarli

10 Luglio 2024 08:06

L'Aquila - Cronaca

L’AQUILA – La Corte dei conti ha condannato Carlo Bolino ex responsabile area tecnica e ufficio Coc del Comune di Montereale (L’Aquila), ora importante funzionario al Comune capoluogo d’Abruzzo,  a risarcire la Regione con quasi 30mila euro con l’accusa di aver fatto avere compensi a dei tecnici per lavori di somma urgenza nel post terremoto eccedendo i limiti di legge.

Le somme, infatti, sono state liquidate dalla Regione che trasferì  i fondi al comune. I fatti si riferiscono al 2016.

Questa la  sintesi della  ricostruzione di quanto accaduto nelle motivazioni dei giudici contabili aquilani che hanno portato alla condanna di Bolino. “In data 20.05.2021  è pervenuta alla Procura contabile una notitia damni”, si legge negli atti,  “concernente il pagamento di compensi in favore di professionisti incaricati della progettazione e direzione dei lavori di somma urgenza per la realizzazione di opere connesse al superamento dell’emergenza derivante dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e 18 gennaio 2017 in misura eccedente il limite stabilito”.





“All’esito delle attività d’indagine, la GdF  ha concluso  che gli importi corrisposti in favore dei professionisti avevano effettivamente ecceduto i limiti di legge stabiliti dalla normativa citata e dal Decreto del Centro Operativo Regionale (C.O.R.) n. 179 dell’11.07.2017. Tale eccedenza è stata quantificata in € 102.075,06.  La Procura contabile, ravvisando i presupposti per l’esercizio dell’azione di responsabilità per danno erariale,  ha invitato  il Bolino presunto responsabile, a depositare deduzioni, rideterminando il danno, in € 96.310,6. Le deduzioni del Bolino non  hanno consentito all’Attore pubblico di addivenire all’archiviazione dell’istruttoria ma a una riduzione dell’addebito”.

E ancora: “L’illegittimità dei provvedimenti di liquidazione discende, pertanto, da grave negligenza e trascuratezza nello svolgimento delle funzioni da parte del convenuto Bolino, stante la chiarezza del dato normativo che non rimetteva alla discrezionalità dei COC la facoltà di innalzare l’importo delle spese tecniche fino al limite del 12,50%. Il convenuto Bolino ha inspiegabilmente trascurato di seguire le indicazioni e prescrizioni dell’Ufficio di coordinamento regionale. sulla base di un’interpretazione delle norme parziale e fuorviante. Ai fini della quantificazione del danno risarcibile la Procura ha predisposto un prospetto riportante gli estremi delle determine di liquidazione, l’importo dei lavori indicati nel progetto, il limite del 10% cui erano soggette le spese tecniche, l’importo netto liquidato ai professionisti, la differenza tra i due precedenti importi, gli oneri previdenziali e l’IVA. Il prospetto evidenza una ulteriore posta di danno derivante dall’errata applicazione della prevista aliquota dei contributi previdenziali in quanto l’incremento al 5% della percentuale dovuta alla cassa previdenziale dei geometri e degli ingegneri non era applicabile alle prestazioni rese in favore delle amministrazioni pubbliche” .

Il 26 febbraio 2024 si è costituito  Bolino, difeso dall’avvocato Carla  Mannetti, consigliere regionale di Fdi.

In via preliminare,  ha eccepito l’avvenuta prescrizione dell’azione erariale essendo decorsi oltre cinque anni dall’adozione dei provvedimenti individuati dalla Procura e la data di notifica dell’invito a dedurre (8 maggio 2023).

Nel merito sottolinea la correttezza del comportamento tenuto nella vicenda, ritenendolo conforme alla disciplina allora vigente nel periodo temporale di adozione delle determine di affidamento.





“La Procura, invece, ha promosso azione di responsabilità nei confronti  di Bolino chiedendo la sua condanna al risarcimento dell’importo di € 30.976,30 per il danno arrecato alla Regione Abruzzo in relazione alle liquidazioni dei compensi ai professionisti esterni incaricati della progettazione e direzione dei lavori di somma urgenza per la realizzazione di opere provvisionali connesse agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e 18 gennaio 2017, in misura eccedente i limiti stabiliti”.

“In via preliminare”, si legge nella motivazione, “deve essere parzialmente accolta l’eccezione di prescrizione del danno, sollevata dal convenuto Bolino, con riferimento ai pagamenti intervenuti in data precedente al quinquennio antecedente la notifica dell’invito a dedurre. Risulta prescritto il danno relativo ai pagamenti effettuati oltre un quinquennio prima della citata notifica. Il danno risarcibile va  rideterminato in € 29.633,00″. Il convenuto, in assenza delle ordinanze commissariali necessarie per individuare i presupposti per incrementare al 12,50 il limite percentuale delle spese tecniche nell’ambito degli interventi post sismici, ha autonomamente disposto tale incremento senza alcuna motivazione, liquidando ai professionisti interessati compensi superiori a quelli previsti per legge”.

“Stante la gravità della colpa del Bolino che scientemente ha liquidato gli importi dovuti ai professionisti in misura superiore al chiaro limite di legge, nonostante reiterate rimostranze provenienti dall’organo di Coordinamento regionale, il Collegio ritiene non sussistano i presupposti per un esercizio del potere riduttivo dell’addebito, come ricostruiti dalla giurisprudenza contabile”.

Il collegio era formato dai giudici Stefano Grossi, Mario Nispi Landi, Paola Lo Giudice.

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