DIAGNOSI ERRATA PER UN BAMBINO: ASL DELL’AQUILA CONDANNATA A RISARCIRE

di Gianpiero Giancarli

15 Marzo 2025 08:23

L'Aquila - Cronaca, Sanità

L’AQUILA – I genitori di un bimbo ricoverato al San Salvatore hanno ottenuto dal tribunale civile la condanna dell’Asl dell’Aquila dopo aver denunciato un caso di malasanità che, per fortuna, non produrrà danni permanenti al piccolo dopo un intervento risolutore eseguito al  policlinico Gemelli di R0ma. Ma la perizia disposta dal giudice ha dato ragione ai ricorrenti rilevando, quindi, errori dei medici ospedalieri.

Il risarcimento è  limitato a diecimila euro visto che i danni biologici non sono permanenti ma il piccolo ha rischiato grosso.

Questi i fatti. Subito dopo il parto, 2 anni fa, la madre ha notato una  presunta conformazione del cranio anomala ma i  medici del Presidio Ospedaliero aquilano, rassicurandola, hanno sostenuto che il problema si sarebbe risolto con la crescita del piccolo e con terapie di fisioterapia; la madre, dubbiosa da quello che le era stato detto dai medici,  si è rivolta al pediatra che, a fronte delle perplessità,  ha invitato  i genitori del piccolo a confrontarsi con la fisioterapista dell’ospedale.





Costei ha diagnosticato una plagiocefalia, nello specifico dolicocefalia, condizione benigna di natura posturale, problema che si poteva risolvere con delle sedute di fisioterapia e accorgimenti, quale cuscino ortopedico.

Nel luglio 2022 il bimbo ha iniziato la prima seduta di fisioterapia, ma nonostante sedute di fisioterapia e i vari accertamenti, i genitori  erano ancora dubbiosi  sulla analisi fatta dai medici dell’ospedale aquilano, decidendo poi di portare il bambino al Policlinico Gemelli di Roma, struttura di eccellenza nel trattamento di patologia cranica.

Il bambino è stato visitato da Luca Massimi, medico specialista in neurochirurgia e craniosinostosi, idrocefalia e malformazioni di crani; il professore consigliò un intervento chirurgico poiché le fontanelle del cranio si erano precocemente chiuse, con una compressione cranica, che poteva portare il piccolo a gravi conseguenze visive, gravi ritardi fisici, disturbo nella deglutizione, per non parlare dell’impatto psicologico del piccolo dovuto al fattore estetico.

Egli ha confermato ai genitori, secondo quanto sta scritto nel ricorso, che la diagnosi effettuata dall’Ospedale dell’Aquila, non era corretta e che se l’intervento fosse stato effettuato quando il piccolo aveva tre-quattro mesi, certamente sarebbe stato meno invasivo perché sarebbero bastati semplici micro tagli del cranio, piuttosto che asportare l’osso centrale del cranio e si sarebbe evitata la trasfusione.





“I ctu, Dott.ri Paola Vellante e lntraina Daniele“,  si legge nella motivazione, “pur affermando che tale ritardo non ha precluso la possibilità di agire chirurgicamente in modo efficace e risolutivo tanto che non hanno identificato un maggior danno permanente nel piccolo, né cognitivo e/o di sviluppo, hanno, tuttavia, ritenuto che il ritardo diagnostico- informativo che non ha indirizzato il bambino e la sua famiglia verso un percorso che lo avrebbe poi condotto all’intervento, ha fatto, comunque, convivere il piccolo per quel periodo di tempo, con uno stato fisico peggiore, senza che fosse stata sollevata alcuna ipotesi di patologia sui cui intervenire. Il collegio peritale, in sostanza, ha ritenuto che andasse ristorato il periodo di tempo trascorso con quel difetto fisico ignorando che era riparabile e ha, pertanto, riconosciuto un danno biologico temporaneo stimato in 2’17 giorni di inabilità temporanea al 15%, ovvero per il periodo dal giorno della nascita a quello della prima visita al policlinico Gemelli”.

“Tenuto conto delle conclusioni dei c.t.u. e del ctp, il Giudice condivide, nel complesso, le risultanze e, pertanto, in conformità a quanto stimato dal collegio peritale, valuta il danno biologico temporaneo in 217 giorni al 15%. Orbene, tenuto conto delle risultanze e del fatto che alla responsabilità civile è assegnato il compito precipuo di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, anche mediante l’attribuzione al danneggiato di una somma di denaro che tenda ad eliminare le conseguenze del danno subito, il giudicante ritiene che alla valutazione dei danni fisici riportati dal piccolo  si possano applicare le tabelle del Tribunale di Milano”.

“Tenendo presente l’attuale orientamento della giurisprudenza di legittimità, le tabelle di Milano, oltre ad avere notevole diffusione sul territorio nazionale, presentano il notevole pregio di permettere un’immediata determinazione congiunta sia del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell’integrità psico fisica della persona sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termine di dolore, sofferenza soggettiva. ln base a tali parametri, tenuto conto della giovanissima età del piccolo che al momento dell’evento aveva soltanto pochi mesi, e, considerate le lesioni riportate e le sofferenze di tipo fisico subite dal piccolo”.

La parte lesa è stata assistita dagli avvocati Nicola Lely e Francesco Alfonsi.

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