GSA L’AQUILA NEL MIRINO DEL PM CONTABILE: DANNO ERARIALE DI 50MILA PER NOMINA PICCININI

di Gianpiero Giancarli

27 Novembre 2023 08:15

L'Aquila - Cronaca

L’AQUILA – “II dottor Giannone, anziché avviare un autonomo procedimento di vigilanza conclusosi con l’archiviazione, avrebbe dovuto limitarsi ad adeguare la propria condotta all’accertamento effettuato dall’Anac procedendo  a comunicare al soggetto a cui è stato conferito l’incarico la causa di inconferibilità e la conseguente nullità dell’atto di conferimento dell’incarico e del relativo contratto”.

E’ uno dei passaggi salienti nella carte dell’inchiesta della Procura contabile, che ha acceso i fari sulla nomina dell’avvocato aquilano Alessandro Piccinini  al vertice della Gran Sasso Acqua spa. L’inchiesta poggia su una delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), che aveva  evidenziato l’inconferibilità del mandato al manager in quanto liquidatore di Euroservizi, ex società partecipata della Provincia,  valutando  in 50mila euro (ovvero i compensi incassati dall’avvocato) il danno erariale per il mancato siluramento di Piccinini: questi  è stato confermato ma si è dimesso dalla Gsa  prima del 10 novembre per candidarsi alle regionali del 10 marzo 2024 per il centrodestra. Candidatura data per certa ma non ancora ufficiale.

Chi rischia di farne le spese è  il direttore della società, Raffaele Giannone, responsabile anticorruzione della Gsa. Piccinini, per contro, elogia il dirigente ritenendo corrette le sue scelte contestate dal pm contabile.

Il conferimento dell’incarico a Piccinini sarebbe nullo e al dirigente viene contestata una illegittima ostinazione verso le posizioni di Anac dopo aver archiviato il caso su una possibile revoca dell’incarico. E l’Anac, quindi, ha inviato gli atti al pm contabile.

Ecco le articolate e complesse valutazioni della Procura contabile, tutte da provare, sulla scorta di un lungo excursus che ha portato a indagare il funzionario di Gsa (società partecipata del comune dell’Aquila) il quale ha avuto un invito a comparire per difendere le sue scelte e contestare le accuse.





“In data 20.10.2022  è pervenuta a questa Procura contabile”, si legge nell’atto, “una denuncia di danno erariale proveniente dall’Autorità Nazionale Anticorruzione segnalando  l’esistenza di una causa di inconferibilità a carico dell’avv. Piccinini in relazione alla carica di presidente della società Gran Sasso Acqua spa. Invero il Consiglio dell’Anac  ha adottato la delibera  con la quale è stata accertata la “inconferibilità” dell’incarico di Presidente del CdA della società Gran Sasso Acqua, attribuito in data 16.07.2020 – ancora in corso – all’avv. Piccinini contestualmente liquidatore della società Euroservizi ”.

“All’esito di un puntuale e condivisibile percorso argomentativo la menzionata delibera è pervenuta alla conclusione che sia l’incarico “in provenienza” di liquidatore della società Euroservizi – in liquidazione che quello “in destinazione” di presidente del CdA della Gran Sasso Acqua spa rientravano nel campo di applicazione  della legge. 39/2013″.

“A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l’incarico”, recita la norma citata dal pm contabile “o nell’anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione o da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale”

“Nel dispositivo della citata delibera, dice il pm contabile,  “l’Anac onerava il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, tra l’altro, di “comunicare al soggetto cui è stato conferito l’incarico la  causa di inconferibilità e la conseguente nullità dell’atto di conferimento dell’incarico e del relativo contratto e fornire ausilio all’ente nell’adozione dei provvedimenti conseguenti”.

“Il RPCT della Gran Sasso Acqua spa, dottor Giannone”,  si legge nell’atto, “anziché attenersi alle puntuali indicazioni dell’Anac, avviava un autonomo procedimento di vigilanza pervenendo alla conclusione della piena legittimità dell’atto di nomina del presidente Piccinini e alla conseguente “archiviazione di quanto segnalato da Anac con delibera n. 157 del 30 marzo 2022 non rilevando la presenza di inconferibilità dell’incarico”. In particolare, nella Determina del 9 maggio 2022 Giannone riteneva che l’incarico in provenienza di liquidatore della Euroservizi spa non fosse assimilabile a quello di “presidente o amministratore delegato per i quali sussiste la causa di inconferibilità”.

“In relazione all’attività di vigilanza dell’Anac, la giurisprudenza del Consiglio di Stato”, afferma il pm contabile, “esclude la natura meramente ricognitiva dei poteri di accertamento affermandone, di contro, il carattere costitutivo-provvedimentale. Nella sentenza n. 126/2018 i Giudici di Palazzo Spada, nel rigettare la tesi dei ricorrenti che lamentavano il difetto di attribuzione per aver esercitato l’Anac un potere non previsto da norme primarie, hanno chiarito che la norma attributiva del potere di vigilanza risiede nell’art. 16, comma 1, legge 8 aprile 2013, n. 39 ai sensi del quale “L’Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l’esercizio dei poteri ispettivi e di  accertamento delle singole fattispecie di conferimento degli incarichi”.  “Questa valutazione non si esaurisce in una  opinione, ma è produttiva di conseguenze giuridiche, perciò ha carattere provvedimentale”.

“Alla luce delle coordinate ermeneutiche, il presupposto da cui muove la determina del RPCT del 9.05.2022 si appalesa del tutto erroneo e pretestuoso poiché fondato sull’assenza di poteri di amministrazione attiva in capo all’Anac. Ciò posto, e venendo alla vicenda che qui ne occupa, occorre muovere dalla considerazione che la delibera n. 157/2022 ha “accertato” la non conferibilità dell’incarico di presidente della Società Gran Sasso Acqua Spa all’avv. Piccinini in applicazione dell’art. 7, comma 2, lett. d) D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39. L’adozione della delibera, divenuta inoppugnabile per mancanza di gravami giurisdizionali, aveva dunque consumato l’esercizio del potere di accertamento senza lasciare alcuno spazio residuo al potere di vigilanza intestato al RPCT della Gran  Sasso Acqua spa”.





“Ne consegue che la determinazione del 9.05.2022 con la quale  Giannone è pervenuto all’archiviazione del procedimento è affetta da palese nullità/illegittimità, siccome adottata in carenza di potere. Non è poi superfluo osservare come, anche nel merito, il provvedimento di archiviazione poggi su motivazioni del tutto errate”.

“La condotta del Giannone ha causato un danno di rilevante entità a carico della Gran Sasso Acqua spa. In base a quanto previsto dall’art. 17 del D. Lgs. 33/2013 “Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli”. In particolare, trattasi di nullità che, siccome insanabile e collegata ad una causa di inconferibilità  e si protrae fino all’attualità (l’incarico è ancora in corso). A fronte di tale nullità, gli esborsi sopportati dalla Società per il pagamento del compenso e dei rimborsi spese al presidente Piccinini costituiscono spese vietate e dannose. Giova al riguardo precisare che l’eventuale applicabilità dell’art. 2126 cod. civ. nei rapporti interni tra la Società e il suo amministratore non interferisce con il problema dell’esistenza del danno contestato in questa sede.  Il danno  patito dalla Società ammonta ad € 49.414,00 ed è pari alla somma dei compensi e dei rimborsi corrisposti al presidente Piccinini”.

“Il danno in argomento”, si legge ancora nell’atto,  “costituisce conseguenza immediata e diretta della condotta del  dottor Giannone. Invero, a decorrere dalla data di ricezione della menzionata delibera n. 157/2022 Giannone, anziché avviare un autonomo procedimento di vigilanza conclusosi con l’archiviazione, avrebbe dovuto limitarsi ad adeguare la propria condotta all’accertamento effettuato dall’Anac procedendo  a comunicare al soggetto a cui è stato conferito l’incarico la causa di inconferibilità e la conseguente nullità dell’atto di conferimento dell’incarico e del relativo contratto”.

“I contenuti della determinazione del 9.05.2022 e il tenore del carteggio intercorso tra l’Anac e il dott. Giannone forniscono la prova dell’elemento psicologico del dolo  quantomeno nella forma del dolo eventuale ossia della consapevole e voluta accettazione del rischio che dal comportamento illecito posto in essere sarebbe potuto derivare un nocumento per la Società. Dalla lettura degli atti emerge l’esistenza di una ostinata volontà  di ignorare l’accertamento effettuato dall’Anac”.

“Nonostante la vicenda sia stata esaminata per ben due volte dall’Anac concludendo sempre nel senso dell’inconferibilità dell’incarico, il dott. Giannone ha pervicacemente insistito nel sostenere la legittimità del provvedimento di incarico con motivazioni pretestuose e infondate. In particolare, per quanto riguarda l’ampiezza dei poteri di vigilanza attribuiti dall’art. 16 del D. Lgs. 39/2013 all’Anac, l’intimato ha volutamente ignorato la giurisprudenza del Consiglio di Stato e i contenuti del sito web istituzionale dell’Autorità in cui veniva ribadita l’esistenza del potere provvedimentale dell’Autorità, spingendosi a definire “autoreferenziali” le informazioni diramate tramite le FAQ del sito web al solo fine di avviare un autonomo procedimento di vigilanza a cui, poi, assicurare l’esito desiderato”.

“Quanto detto basta, alla luce dei principi che governano la responsabilità amministrativa per una valutazione di responsabilità dolosa dell’intimato”.

Il dottor Giannone ha ora 45 giorni di tempo per confutare queste accuse, ancora tutte da provare,  con delle controdeduzioni  tramite un legale di fiducia.

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