INCHIESTA APPALTI ASL L’AQUILA: CASSAZIONE BOCCIA PM,
“NO INTERDIZIONE EX FUNZIONARIA”

di Gianpiero Giancarli

27 Febbraio 2024 08:49

L'Aquila - Cronaca

L’AQUILA – La  Corte di Cassazione ha respinto  il ricorso della Procura della Repubblica dell’Aquila  che contestava la decisione del tribunale di annullare l’interdizione nei riguardi della ex funzionaria Asl Michela D’Amico dopo  che era stata sospesa nell’inchiesta su un bando milionario per la fornitura di neurotrasmettitori  midollari per il San Salvatore. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile sulla scorta di censure senza fondamento.





Si tratta di una indagine  dei carabinieri, con accuse tutte da provare, che fece scalpore quando divenne pubblica,  per la notorietà dei professionisti sospettati. Comunque le misure interdittive, secondo quanto si è appreso, sono  scadute e gli indagati sono tornati al lavoro.

La D’Amico, assistita dall’avvocato Massimo Bevere del Foro di Roma, si è dimessa di recente dall’Asl e prima ancora si era dimessa dalla carica di assessore del Comune di Castel di Sangro (L’Aquila). Va anche ricordato che a Gennaio scorso la Cassazione aveva detto no anche al sequestro del cellulare del professor Ricci depotenziando il castello accusatorio.

“Secondo l’ipotesi di accusa,”scrive la Cassazione in riferimento al caso più recente, “Michela D’Amico, R.U.P. della gara oggetto di indagine, avrebbe commesso il reato di cui all’art. 353 cod. pen., in quanto, in concorso con Gennaro Bafile, dirigente dell’unità di chirurgia vascolare dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila e Paolo Spaziani, dirigente dell’ASL dell’Aquila, avrebbe turbato il procedimento per l’aggiudicazione di una fornitura di presidi per chirurgia vascolare, colludendo con la Medtronic s.p.a e stabilendo nel bando per il lotto 14, relativo all’acquisto di neuro stimolatori per euro 1.412.760,00 requisiti tecnici tali da condizionare la scelta del contraente in favore della società, fatto commesso in L’Aquila il 30 agosto 2022″.





” Il Pubblico Ministero del Tribunale dell’Aquila”, scrivono i giudici della Cassazione,” con i tre motivi proposti, che possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro comune radice concettuale, deduce una generale forma di travisamento delle risultanze investigative. Queste censure, tuttavia, si risolvono, come lo stesso pubblico ministero, a più riprese evidenzia, nella proposizione di una «lettura alternativa» delle risultanze delle indagini.

“Secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione per discostarsi” dice la Cassazione, “la sussistenza o l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è rilevabile in Cassazione solo se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato; il controllo di questa Corte, infatti, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e/o la concludenza dei dati probatori, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, che lo rendono incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento”.

“La valutazione del peso probatorio degli indizi è, infatti, compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione. Sono, dunque, inammissibili le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice ed è, parimenti, preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito”.

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