INCHIESTA APPALTO FORNITURE OSPEDALE L’AQUILA: D’AMICO TORNA IN SERVIZIO, LO HA DECISO IL RIESAME

6 Ottobre 2023 12:51

L'Aquila - Cronaca

L’AQUILA -Il tribunale del Riesame dell’Aquila ha riammesso in servizio la funzionaria Asl Michela D’Amico che era stata sospesa dal gip con il primario Gennaro Bafile nell’inchiesta su un bando milionario per la fornitura di neurotrasmettitori  midollari per il San Salvatore. Sono indagati anche il funzionario Carlo Fruttaldo e il dirigente Paolo Spaziani con accuse tutte da provare. Anche il primario ha avuto la revoca della sospensione in passato.

Secondo i giudici del Riesame, infatti, gli indizi di colpevolezza della funzionaria sono insussistenti.





“Va anzitutto premesso”, dicono i giudici, ” che l’art. 273 c.p.p., attraverso il riferimento ai «gravi indizi di colpevolezza», individua il livello probatorio necessario per illegittimo esercizio del potere cautelare e la conseguente emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale. La Suprema Corte ha di recente ribadito che la gravità indiziaria deve intendersi in termini di qualificata probabilità di penale responsabilità (cfr. Cass. 19271/2020). Pertanto detto standard probatorio non può essere identificato con quello di «sufficienza» degli indizi, da cui si distingue sia quantitativamente che qualitativamente, in quanto postula l’obiettiva precisione dei singoli elementi indizianti che, nel loro complesso, devono essere- per la loro convergenza – tali da consentire di pervenire a un giudizio che,pur senza raggiungere il grado di certezza richiesto per  la condanna, sia di colpevolezza”,probabilità dell’attribuibilità del reato all’indagato. Tale giudizio deve potersi qualificare «grave», alla stregua delle regole di comune esperienza, in quanto capace di resistere a interpretazioni alternative (Cass. 306/2003). Si tratta quindi di una verifica che concerne la ragionevole probabilità di condanna allo stato degli atti”.

“Nel caso di specie, il bando oggetto della contestazione prevedeva la fornitura di un neurostimolatore midollare compatibile con RM 3 Tesla. Proprio tale compatibilità comportava, nell’ipotesi accusatoria condivisa dal GIP, l’identificazione della Medtronic come unica impresa titolata a partecipare alla gara, come del resto segnalato tempestivamente da altra impresa interessata al bando Oa Boston Scientific s.r.l.). A seguito di tale segnalazione il bando è stato modificato, con l’indicazione della “preferibile” compatibilità RM 3 Tesla. Condivisibilmente si è ritenuto che tale precisazione non fosse in grado di modificare il contenuto sostanziale del bando, poiché – pur legittimando anche la partecipazione di altre imprese – indicava con chiarezza una priorità di scelta in favore del prodotto commercializzato da Medtronic”.

“Tanto  premesso,  il  GIP  ha  ritenuto  che  il  coinvolgimento  della  D’Amico nell’accordo collusivo volto a favorire Medtronic potesse desumersi sulla scorta dei seguenti elementi: a) la sottoscrizione del bando come RUP; b) le email acquisite agli atti; c) i tabulati telefonici;  d) il frazionamento  dei lotti; e) la circostanza  che l’Abbate l’abbia individuata quale responsabile  di fatto della procedura di gara; f) la violazione degli obblighi di denuncia sulla stessa gravanti in qualità di RUP. Orbene, va dato per pacifico poiché risultante dagli atti – al di là  delle  valutazioni  espresse  a  SIT  dall’Abbate  – che  l’indagata  rivestisse effettivamente la qualità di RUP e abbia come tale sottoscritto la delibera di pubblicazione del bando. Tuttavia gli altri elementi addotti non sembrano idonei a provare – nei termini di gravità e convergenza richiesti la consapevole partecipazione della D’Amico all’accordo collusivo. In particolare, dalle email e dai tabulati agli· atti” .                                                                       .





” Va osservato che la presenza di contatti telefonici o via email tra il RUP e altri dipendenti della ASL, e in particolar modo con la figura preposta quale estensore materiale del bando (Fruttaldo appunto), appare fisiologica. Vero è che gli altri coindagati avevano contatti con la Medtronic, ma – in assenza di informazioni sul contenuto delle conversazioni di cui si sono acquisiti i tabulati – non può ritenersi che tali contatti fossero noti alla D’Amico né che la stessa fosse partecipe dell’accordo collusivo, non emergendo elementi espliciti in tal senso. Non essendovi certezza che la D’Amico fosse a conoscenza di eventuali accordi collusivi concernenti gli altri due coindagati, non può neanche ritenersi che ella abbia consapevolmente favorito l’accordo illecito omettendo di denunciare irregolarità a lei note. Del resto, a tutto voler concedere all’ipotesi accusatoria, il tracciato dei tabulati può ben essere interpretato anche nel senso che Fruttaldo prendesse ordini dalla Medtronic e poi cercasse di far inserire tali disposizioni nel bando parlando con la D’Amico subito dopo aver consultato la Medtronic. Ciò comunque  non  prova  in  alcun  modo  che la  stessa  fosse  a conoscenza  né, tantomeno, partecipe dell’accordo collusivo.”

“Sotto altro profilo, va evidenziato che il RUP svolge un ruolo di supervisione, indirizzo e coordinamento, ma non è titolato ad entrare nel merito delle scelte dell’Amministrazione in relazione alle specifiche tecniche delle forniture da richiedere. Pertanto, non appare provato neanche che la D’Amico fosse a conoscenza del fatto che la compatibilità RM 3 Tesla limitasse la concorrenza senza apportare un effettivo beneficio (essendovi invece in atti un’attestazione in senso diametralmente opposto emessa dal coindagato Bafile, lui sì dotato di competenza tecnica idonea a comprendere la portata del requisito che aveva chiesto fosse inserito nel bando). Anche quando tale circostanza è stata. segnalata dalla Boston Scientific, la D’Amico ha spiegato in sede di interrogator10 che alla procedura sarebbe stato applicato il criterio di equivalenza funzionale, così come     proprio alfine di non limitare la platea dei partec1pant1”.

“Ella riveste sì l’ufficio di funzionaria della ASL, ma è attualmente in ferie, prossima al pensionamento e non risulta avere ruoli di rilievo in altre gare pubbliche. Appare, pertanto, improbabile che possa reiterare condotte analoghe a quelle contestate, considerando altresì che le indagini in corso sul suo conto sono a questo punto ben note alla dirigenza ASL, che dunque ben potrà adibirla ad incarichi che non abbiano ad interferire con gli appalti pubblici”.

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