L’AQUILA – L’avvocato aquilano Alessandro Piccinini è stato prosciolto con la formula del “non luogo a procedere” dall’accusa di falso nell’ambito dell’inchiesta sulla contestata presunta inconferibilità dell’incarico di liquidatore di Euroservizi, società della Provincia dell’Aquila: infatti dopo la citazione a giudizio della Procura della Repubblica dell’Aquila, si è tenuta oggi l’ udienza predibattimentale, ovvero una udienza filtro prevista dalla riforma Cartabia, per verificare se ci fossero gli elementi per un processo.
Il giudice onorario Angelo Caporale ha escluso ogni responsabilità a suo carico. Piccinini, ex assessore e consigliere comunale, lo scorso anno, si era dimesso dalla presidenza della società pubblica per il ciclo idrico integrato “Gran Sasso Acqua” per candidarsi alle elezioni regionali nelle fila di Fratelli d’Italia dove non è stato eletto pur prendendo ben 5.443 voti appoggiato anche dal sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e dal senatore Guido Liris. Va ribadito che nelle varie fasi delle lunghe indagini Piccinini si è sempre dichiarato con forza estraneo ai fatti.
Il Pm contestava al legale di non aver atteso un anno, ovvero il cosiddetto periodo di raffreddamento, prima di accettare il ruolo di liquidatore, essendo già stato assessore comunale. Le indagini sono partite da una segnalazione dell’autorità nazionale anticorruzione (Anac) .
Prima dell’azione penale era stata avviata anche una inchiesta dal Pm della Corte dei Conti a carico di Gran Sasso Acqua ma che non toccava Piccinini sempre in relazione alle tesi di Anac, che aveva dichiarato l’inconferibilità del manager e stimando il danno erariale in 50mila euro, il compenso spettante al presidente dimissionario, dovuto al mancato licenziamento del legale. L’ipotesi di reato nel penale, era di aver attestato falsamente la insussistenza di posizioni di inconferibilità o di incompatibilità alla designazione per fatti risalenti al luglio 2019.
L’avvocato Francesco Rosettini, legale di fiducia di Piccinini, nel manifestare grande soddisfazione per il verdetto, sottolinea ad AbruzzoWeb che è stata provata “la buona fede con cui ha agito il mio assistito che, nella stessa domanda per esercitare la funzione di liquidatore, aveva allegato nel curriculum di aver svolto il ruolo di assessore, carica che poi avrebbe costituito la stessa causa di inconferibilità. Inoltre va sottolineato che era notorio che Piccinini fosse assessore e conosciuto sia a chi gli ha conferito questo incarico sia ai vari organismi amministrativi di controllo. La mancanza del dolo richiesta nella fattispecie incriminatrice supporta dunque la sua totale buona fede”.
“Insomma, l’aver dichiarato la causa di inconferibilità nel curriculum allegato alla domanda ha evidenziato la mancanza dell’elemento soggettivo del dolo richiesto dal reato contestato e, dunque, la buona fede delle dichiarazioni rilasciate da Piccinini al momento della domanda stessa”, conclude.
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