INCONFERIBILITA’ INCARICO EUROSERVIZI: PM L’AQUILA IMPUGNA PROSCIOGLIMENTO DI PICCININI

30 Ottobre 2024 08:44

L'Aquila - Cronaca

L’AQUILA – La Procura della Repubblica dell’Aquila ha impugnato il proscioglimento del tribunale da falso ideologico dell’avvocato Alessandro Piccinini nell’inchiesta sulla presunta inconferibilità dell’incarico di liquidatore di Euroservizi società della Provincia dell’Aquila. Ora a decidere  sul rinvio a giudizio o meno sarà la Corte di appello dove il legale sarà assistito dal collega Francesco Rosettini.





Piccinini ex assessore e consigliere comunale si era anche dimesso dalla presidenza della Gran Sasso Acqua Spa per candidarsi alle elezioni regionali dello scorso marzo con Fratelli d’Italia dove non è stato eletto pur avendo preso 5.443 voti con il supporto del sindaco dell’Aquila Biondi e del senatore Liris.

La Procura gli contestava di non aver atteso un anno, il cosiddetto periodo di raffreddamento, prima di accettare il ruolo di liquidatore essendo già stato consigliere comunale.

“L’imputato”, si legge nel ricorso del pm , “ha un’esperienza amministrativa e legale di indubbio rilievo e l’impostazione fatta propria dal Tribunale – per cui la dichiarazione sarebbe stata un mero errore materiale – non ne tiene conto al fine di dare ancora più pregnanza all’elemento soggettivo di Piccinini, – tutto al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, proprio alla luce della particolare specializzazione dell’imputato, doveva essere valutata l’allegazione curriculare, quale salvacondotto al mendacio svolto deliberatamente in sede di dichiarazione”.
“Ed infatti – di qui la palese omissione di esame di tutti gli atti del procedimento – è stato lo stesso Piccinini a  dichiarare in sede di interrogatorio al P.M. quanto segue: “Posso aver commesso una leggerezza, lo ammetto, ma era un momento particolare della mia vita e mi avevano chiesto di dare una mano, che non ho negato in quella situazione, come mai nel corso della mia esperienza professionale e politica. Mi ero addirittura, ai tempi, confrontato sulla qualifica di liquidatore quale amministratore, perché con Pierluigi Biondi ero rimasto, una volta lasciato il ruolo di assessore, con la possibilità di essere preso in considerazione per altra società dopo il periodo annuale di raffreddamento previsto dalla legge. Ho fatto tutto in buona fede. Mai avrei fatto domanda se avessi saputo di queste problematiche di inconferibilità. Peraltro rappresento che mi sembrava opportuno farmi trovare disponibile al cospetto della parte politica in cui milito dalla giovane età”.
“Dichiarazioni, quelle evidenziate, confessorie della penale responsabilità dell’imputato perché danno prova sia del fatto che Piccinini si sia posto il problema di compatibilità tra carica di assessore e quella di liquidatore; sia della ragione del mendacio, cioè la necessità di essere disponibile al cospetto della parte politica per cui militava. Tutti elementi non presi in considerazione dal Giudice dell’udienza predibattimentale e di cui si chiede la valutazione a codesta Corte”.
“Inoltre, quanto alla questione di inclusione del liquidatore tra gli amministratori, si rimanda al capo d’imputazione che richiama le disposizioni di legge inequivoche che lo prevedono. In ultimo, in materia, v. Corte cost., 4 giugno 2024, n. 98 che evidenzia la legittimità di previsioni di inconferibilità: “l’esigenza di garantire anche l’apparenza dell’imparzialità forma oggetto di una protezione ampiamente anticipata, che trova  giustificazione nella natura “politica” della precedente posizione ricoperta dal funzionario, considerata potenzialmente confliggente con tale esigenza”.





“Ciò costituisce l’esito di un bilanciamento operato dal legislatore delegante, che ha ritenuto di sacrificare, entro un certo limite, le istanze pur ricollegabili a interessi costituzionalmente protetti – come l’efficienza dell’agire amministrativo e l’accesso al lavoro dei professionisti – a fronte dell’interesse a garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa, anche nella forma ampiamente anticipata della “apparenza” di imparzialità”; con ciò confermando la legittimità costituzionale di tutte le ipotesi di inconferibilità previste in caso di precedente incarico politico (come nel caso di specie), residuando l’illegittimità delle dette ipotesi solo qualora non sia percepibile un collegamento con lo svolgimento di cariche o incarichi “politici””.

Il ricorso è stato firmato dal pm Roberta D’Avolio che ha assunto la titolarità dell’inchiesta dopo il trasferimento del magistrato Marco Maria Cellini al Tar della Sicilia.

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