L’AQUILA: INDENNIZZO ESPROPRIO POST SISMA ERRATO, CASSAZIONE ORDINA RICALCOLO

di Gianpiero Giancarli

11 Ottobre 2024 08:52

L'Aquila - Cronaca, Terremoto e Ricostruzione





L’AQUILA — La Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso di una proprietaria di un terreno espropriato dal Comune dell’Aquila nella frazione di Sant’Elia in conseguenza del sisma del 2009 la quale pretende un indennizzo maggiore di quello di 140mila euro a causa della lunga durata dell’occupazione  del suolo cui segue, per l’appunto, la espropriazione. Ora gli atti saranno valutati dalla Corte di appello abruzzese in altra composizione.

“Col secondo motivo,” si legge nella motivazione che ha escluso la validità di  altre due ragioni del ricorso “la  signora lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 50 d.P.R. n° 327/2001, in relazione all’art. 360 n° 3 cod. proc. civ.. La Corte di merito le aveva riconosciuto un’indennità per l’occupazione legittima di 41 mesi, mentre l’occupazione era stata pari a 71 mesi, con la conseguenza che il relativo indennizzo, euro 757,75 su base mensile, sarebbe pari ad euro 54.558,00, con una differenza a suo favore di euro 23.490,25. 8. Questo motivo è fondato”.





“Ebbene, nel presente caso”, dice  la Cassazione, “la ricorrente si duole, nella sostanza, dell’omesso esame di un fatto decisivo prospettato dalle parti e non preso in esame dal giudice, consistente nella durata dell’occupazione dei fondi che la Corte ha assunto essere pari a 41 mesi, invero  fuorviata dal dato di calcolo indicato dal c.t.u.. Nondimeno, l’incoerenza di tale calcolo emerge dalla stessa sentenza impugnata, nella qualesi legge che l’occupazione iniziò il 14 maggio 2009 ed ebbe termine con i decreti di esproprio datati 5 maggio 2015: lasso temporale che non corrisponde ai 41 mesi indicati dal c.t.u. e di seguito dalla Corte territoriale. Ricorre l’omesso esame di un fatto storico, la cui esistenza risulta dal testo della sentenza, che ha costituito oggetto di discussione tra le parti, tanto da necessitare di accertamento peritale, ed ha carattere decisivo, sicché è sussumibile nel vizio. Tale vizio assume carattere di decisivitàin quanto ha determinato la violazione dell’art. 50 del d.P.R. n° 327/2001, il quale prevede la liquidazione di “una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area”: periodo temporale che inizia conl’immissione in possesso nel fondo e termina col decreto di espropriazione momento che segna il passaggio del bene alla mano pubblica”.

Commenti da Facebook

RIPRODUZIONE RISERVATA
Download in PDF©


    Ti potrebbe interessare:

    ARTICOLI PIÙ VISTI: