EMERGONO NUOVI ELEMENTI SUL CASO DI GIUSEPPE DOPO IL VERDETTO DEL GIUDICE DEL LAVORO. “C'E' PERSINO UN DOTTORATO DI RICERCA OLTRE ALLA COMPROVATA ESPERIENZA NEL SETTORE RICHIESTO”

REGIONE CONDANNATA PER NOMINA DIRIGENTE, RICORSO IN APPELLO: “SENTENZA ILLOGICA”

19 Ottobre 2020 08:02

Regione - Abruzzo

L’AQUILA – La Regione fa ricorso in Appello mentre emergono nuovi documenti dopo la sentenza con cui, lo scorso 8 settembre, il giudice del Lavoro del Tribunale dell’Aquila, Anna Maria Tracanna, ha nuovamente condannato la Regione Abruzzo al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese legali connessi alla nomina di un dirigente regionale avvenuta nel 2018.

Si tratta della nomina del dirigente del Servizio Gestione e Qualità delle Acque, Sabrina Di Giuseppe, (delibera 285 del 30 aprile 2018 della giunta Regionale), su proposta dell’allora governatore Luciano D’Alfonso e del vice direttore del Dipartimento Opere Pubbliche Governo del Territorio e Politiche Ambientali, Giancarlo Misantoni, per conto del direttore assente per congedo.

In particolare il giudice ha motivato la sentenza con la presunta mancanza dei requisiti richiesti, accogliendo dunque l’istanza presentata da Sebastiana Parlavecchio, che aveva presentato ricorso nel gennaio 2019.

Il giudice aveva scritto che la ricorrente “dal 2010 e per un quinquennio ha ricoperto incarichi dirigenziali ed in particolare presso il Servizio Demanio Idrico sia presso il Servizio Qualità delle Acque e Servizio Gestione e Qualità delle Acque, con competenze strettamente collegate con quelle oggetto dell’incarico in esame, conseguendo tutti gli obiettivi assegnati, dando prova altresì di capacità manageriali e gestionali, dimostrando in ogni caso una indubbia complessiva esperienza rispetto agli altri candidati, non solo a chi ha ricevuto l’incarico”.





La sentenza tra l’altro sottolinea “Il ristrettissimo lasso di tempo intercorso tra l’invio dei 38 curricula, la predisposizione della proposta e la deliberazione della Giunta”, il tutto in appena un giorno.

Da quanto filtra dalla Regione, però, la sentenza avrebbe delle criticità.

In primis il pieno possesso dei requisiti in capo alla Di Giuseppe, una “comprovata specializzazione professionale culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio” che il comma 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo 165/2001 prevede per l’accesso agli incarichi di funzioni dirigenziali nelle casistiche previste dal bando in questione.

Il dottorato di ricerca rappresenta, infatti, il massimo grado di istruzione universitaria dell’ordinamento accademico italiano che consente lo sviluppo delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione.

Peraltro Di Giuseppe ha curato personalmente atti di pianificazione e programmazione regionale con rilevanza esterna, sui temi connessi alla tutela delle acque, ha rappresentato l’ente regionale all’esterno e coordinato gruppi di lavoro e attività di competenza regionale su tutte le materie di cui alla Declaratoria con le competenze del Servizio Gestione e Qualità delle Acque allegata all’avviso di selezione dell’incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Qualità delle Acque oggetto di contenzioso.





Quanto alla velocità nella selezione, dalla Regione filtra un elemento: i profili in competizione erano ampiamente conosciuti da chi ha fatto la valutazione.

Nel frattempo l’Avvocatura regionale ha presentato ricorso in Appello. In particolare rilevando l’idoneità dei titoli curricolari e professionali della di Giuseppe e prendendo le distanze da quelle che vengono definite “illazioni” circa la rapidità con cui sono stati esaminati i curricula. Tecnicamente sono state considerate erronee l’interpretazione e l’applicazione del decreto legislativo 165/01 e della legge regionale 77/99: “Motivazioni illogiche, illegittime, ipotetiche, contraddittorie o, quantomeno, insufficienti. Mal governo delle prove”.

“Pare a questa difesa che si stia giocando con le parole – si legge nel ricorso – laddove si attribuisce ai concetti di qualificazione e specializzazione professionale un significato che va oltre le intenzioni del legislatore che ha inteso riconoscere la possibilità di derogare alle norme che presidiano l’accesso alla dirigenza a fronte di comprovate esigenze dell’amministrazione, a condizione che il candidato prescelto possegga elevati requisiti culturali e professionali acquisiti in almeno cinque anni di espletamento di funzioni dirigenziali o, come nel caso in esame, attraverso una formazione universitaria di peso”.

Nel ricorso viene evidenziato anche che la Parlavecchio non è una dirigente della giunta regionale, né una dipendente, soprattutto alla data del bando.

Era, dunque, un soggetto esterno.

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