PESCARA – “Non vi sono elementi per giungere ad un’affermazione di responsabilità degli imputati in ordine al reato di cui al capo 1 dovendosi dunque escludere qualsivoglia collegamento causale tra la presunta condotta omissiva tenuta dagli imputati e il crollo dell’hotel Rigopiano”.
È quanto si legge in un passaggio delle motivazioni della sentenza di assoluzione emessa dal gup del Tribunale di Pescara, Gianluca Sarandrea, nei confronti dei dirigenti della Regione Abruzzo, nell’ambito del processo sulla tragedia dell’Hotel Rigopiano di Farindola (Pescara).
“La valutazione che deve compiersi al fine di riscontrare se vi sia stata la violazione di regole cautelari da parte degli imputati nel non aver sollecitato il Coreneva ad estendere l’area su cui effettuare la Clpv – scrive il gup – deve necessariamente essere condotta sulla base di una valutazione ex ante e pertanto non può non notarsi come alcun elemento consentiva di riscontrare una condizione di effettivo rischio valanghivo sull’area in questione; se ne deduce pertanto che debba escludersi che l’omissione degli imputati possa avere avuto alcuna incidenza causale con gli eventi che secondo le indicazioni riportate in rubrica hanno portato al crollo dell’hotel ed al decesso ed alle lesioni delle persone presenti a vario titolo nell’hotel Rigopiano al momento dell’impatto della valanga”.
“Sulla base dunque degli elementi sopra indicati e – si legge ancora – dunque sia in quanto difettavano gli elementi soggettivi in capo agli imputati per attribuire loro una posizione di garanzia dovendosi riconoscere in capo al Coreneva competenza assoluta in ordine all’individuazione dei parametri entro cui far operare la Clpv e sia in merito all’assenza di concreti elementi tali da imporre un potere di intervento nei riguardi del Coreneva affinchè individuasse il vallone di Rigopiano tra quelli da ricomprendere nella Clpv posto che alcun documento induceva a considerare il sito a rischio valanghe, ritiene il giudice che non vi sono elementi per giungere ad un’affermazione di responsabilità degli imputati”.
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