ROMA – La Cabina di Coordinamento sisma ha raggiunto l’intesa sull’Ordinanza che introduce importanti novità nella ricostruzione privata.
La prima, sono previsti nuovi termini per chi desidera conservare le strutture temporanee produttive realizzate dopo il terremoto. Si tratta di strutture, comprese le stalle provvisorie, che hanno ospitato le attività economiche a causa dell’inagibilità degli edifici originari e che in molti casi sono tutt’ora funzionanti.
L’Ordinanza, che va a integrare le precedenti modifiche al Testo unico della ricostruzione privata, nonché l’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, vuole dare la possibilità agli imprenditori di decidere se conservare o meno queste strutture, dettando modalità e termini.
La data del 31 marzo, entro cui demolire le strutture provvisorie, è posticipata al 30 settembre 2024.
La norma indica poi la possibilità all’imprenditore che fruisce della struttura delocalizzata e che non voglia demolirla, di fare richiesta per mantenerla per un periodo massimo di 6 anni.
Le richieste di conservazione provvisoria delle strutture temporanee possono essere presentate fino al 31 ottobre 2024 se gli interventi sull’edificio originario sono conclusi entro il 30 settembre 2024, oppure, entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori qualora gli interventi sull’edificio originario non siano conclusi o avviati alla data del 30 settembre 2024.
Altre importanti modifiche del Testo unico della ricostruzione privata riguardano alcune possibilità aggiuntive per le attività agricole e produttive che devono ricostruire più edifici.
Per le attività agricole è stata introdotta la possibilità di eseguire gli interventi sugli edifici appartenenti all’impresa in modo unitario, tramite la presentazione di un’unica domanda e l’affidamento dell’esecuzione dei lavori ad un’unica impresa appaltatrice.
L’intervento unitario è realizzabile anche in relazione a un complesso immobiliare con destinazione d’uso produttiva.
In questo caso, la ricostruzione degli edifici può avvenire in adiacenza o in prossimità di altri edifici di proprietà del soggetto richiedente oppure anche con accorpamento degli stessi. In presenza di unico titolo edilizio, è consentita la presentazione di una unica domanda con affidamento dell’esecuzione dei lavori ad un’unica impresa.
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