L’AQUILA – Nuovo clamoroso colpo di scena nell’infinita saga della concessione delle acque minerali della sorgente Sant’Antonio Sponga di Canistro in provincia dell’Aquila, che dal 2015 vanno a finire nel fiume Liri: il Tar di Pescara ha escluso l’ex concessionario Santa Croce, del patron Camillo Colella, dalla nuova gara indetta da Areacom (ex Aric), l’Agenzia regionale dell’Abruzzo per la committenza.
Resta dunque in campo solo la Sant’Anna, grande player nazionale con sede a Vinadio in Piemonte. In palio nella gara c’ anche anche l’utilizzo della più piccola sorgente Fiuggino, ad oggi ancora in concessione in deroga alla Santa Croce.
Il ricorso era stato presentato dalla stessa Areacom e dalla Sant’Anna, e il Tar di Pescara ha stabilito che che la holding di Colella, essendo alle prese con una procedura di concordato preventivo, dopo il fallimento della immobiliare Como srl, dichiarato dal Tribunale di Roma nel giugno del 2019, benché in continuità aziendale, deve essere esclusa dalla gara in virtù sia della legge regionale sulle acque, sia del disciplinare di gara delle due concessioni.
La sentenza è stata firmata dal presidente Paolo Passoni, dal consigliere Silvio Lomazzi e dal primo referendario, estensore, Giovanni Giardino.
La palla ora passa alla commissione di gara di Areacom, costituta da Roberta Di Biase, presidente, Roberta Bollone e Armando Lombardi che dovranno decidere se assegnare direttamente la concessione alla Sant’Anna, oppure fare una nuova gara, che sarebbe la quarta.
Ad auspicare la prima delle ipotesi è dunque l’avvocato Salvatore Braghini, del foro di Avezzano, che assieme a Maurizio Torchia, del foro di Torino, ha difeso la Sant’Anna nel contenzioso, mentre Areacom si è affidata agli avvocati Eugenio Galluppi e Fabrizio Rulli, del foro di Pescara. La Santa Croce è stata difesa dagli avvocati Mariangela Di Giandomenico e Matteo Di Tonno.
“Auspico che procedura riprenda, dopo l’estromissione della Santa Croce – afferma Braghini -, e la Commissione esamini con attenzione l’offerta e la documentazione della società Sant’Anna, aggiudicandole la gara. Parliamo di un gruppo che nell’ultimo ventennio ha scalato un mercato con oltre 300 marchi e multinazionali, raggiungendone la leadership assoluta con un tasso di crescita costante; una società che oggi rappresenta un fiore all’occhiello dell’imprenditoria italiana sia per il livello tecnologico raggiunto sia per la gestione sempre attenta all’ambiente, con un fatturato che negli ultimi 10 anni è più che triplicato”.
Nel secondo caso, ossia l’indizione di una nuova gara, giocoforza si allungheranno invece ancor di più i tempi per tornare a sfruttare la preziosa acqua minerale, consentendo alla Regione Abruzzo di tornare incassare le royalty, con milioni di euro già persi, dopo che nel 2015 fu revocata la concessione alla Santa Croce, a seguito di un ricorso del Comune di Canistro e della Regione Abruzzo, che ha portato al licenziamento di 75 addetti e ha innescato una furibonda battaglia legale tra la Santa Croce da una parte, e Comune e Regione dall’altra, passata alla storia come la “guerra abruzzese dell’acqua”.
C’è stato dunque il bando vinto nel 2017 da Norda, con la Santa Croce in corsa ed esclusa, finito poi in un buco nell’acqua, per il ripensamento della concessionaria provvisoria a causa della mancanza di terreni dove realizzare lo stabilimento. Visto che la Santa Croce non ha certo voluto cedere il suo, di stabilimento, che ancora oggi utilizza per imbottigliare dalla più piccola sorgente Fiuggino.
A seguire un secondo bando, nel 2019, vinto questa volta da Santa Croce, contro la San Benedetto, che opera nelle sorgenti di Popoli, ma poi annullato prima dal Tar nel giugno 2021 su ricorso della San Benedetto, per irregolarità fiscali, e poi dal Consiglio di Stato. Con la San Benedetto che non aveva raggiunto il punteggio minimo.
La nuova e terza gara è stata indetta nel luglio del 2023, a cui ha partecipato ancora una volta la Santa Croce, dopo aver impugnato l’esclusione a causa del concordato preventivo, con competitor questa volta la Sant’Anna.
La gara però non è arrivata all’aggiudicazione definitiva: è stato stabilito un punteggio favorevole a Santa Croce in base all’offerta tecnica ed economica, nel gennaio del 2024. Ma poi tutto si è fermato, ad un passo dalla riconsegna delle chiavi delle sorgenti, perché andava valutata la documentazione amministrativa per la legittimità in capo a Santa Croce a partecipare alla stessa gara, in attesa del citato giudizio di merito del Tar, che aveva intanto ammesso la Santa Croce, riservando poi di valutare la sua legittimità a partecipare, a causa del concordato preventivo.
Come detto resta in corsa ora la Sant’Anna, che come la Norda non possiede uno stabilimento, che dovrebbe realizzare ex novo. Ma questa volta assicura il Comune di Canistro si troveranno i terreni e non si ripeterà il drammatico impasse del secondo bando.
Ancor prima la Santa Croce, va poi ricordato, aveva contestato nel merito l’ultimo bando perché ritenuto eccessivo il valore dei beni posti a base d’asta, tanto da poter scoraggiare gli operatori dal partecipare alla gara: 1.504.170.869,67 euro al netto dell’Iva per una concessione di 20 anni. E precisamente 1.451.573.801,14 euro per la Santa Croce e la Fiuggino, e 52.597.068,53 euro per le acque termali di Caramanico Terme.
Una quantificazione che, ha sostenuto la Santa Croce, come conseguenza avrebbe avuto l’obbligo di inserire nell’offerta una garanzia provvisoria di circa 30 milioni, pari al 2% del valore posto a base d’asta, e che deve coprire dal rischio di una eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte del concessionario o dall’adozione di interdittive antimafia.
Ma a luglio 2023 il Tar di Pescara ha respinto il ricorso della Santa Croce, e quello che più conta è stata la motivazione dei giudici amministrativi: “inammissibilità per carenza di interesse”, alla luce dello scoglio rappresentato dal concordato preventivo, formula che di fatto escludeva a priori la possibilità per l’ex concessionaria delle sorgenti di Canistro di poter partecipare al nuovo attesissimo bando.
A questo punto la Santa Croce ha introdotto nuovi motivi all’originario ricorso per contestare l’inammissibilità alla gara, che secondo Areacom era dovuta ad una delle norme della legge regionale sulle acque in quanto essa preclude la possibilità di ottenere la concessione all’operatore economico che si trova appunto in concordato preventivo.
Secondo la Santa Croce, poiché si trattava di procedura di concordato in continuità aziendale, tale tipologia le avrebbe consentito di ottenere la concessione mineraria anche perché – ha sostenuto – Areacom non avrebbe potuto introdurre clausole escludenti nel disciplinare di gara senza l’avallo della Regione.
Il Tar di Pescara ha questa accolto la richiesta cautelare, e ha ammesso la Santa Croce a partecipare, rinviando la decisione nel merito.
Come detto l’offerta della Santa Croce è stata dunque valutata dalla commissione, ma nonostante il punteggio assegnatole, Areacom non ha proceduto all’affidamento della concessione, in attesa della pronuncia di merito del Tar, che ora è arrivata ed è stata una doccia fredda per Santa Croce.
A ricostruire ancora più nel dettaglio l’ultimo capitolo della vicenda, entrando nel merito della sentenza del Tar, lo stesso avvocato Braghini.
“Nel luglio 2024 interveniva nel contenzioso la società Acqua Sant’Anna, eccependo, in linea con quanto affermato dall’Areacom, che le concessioni per lo sfruttamento delle acque di Canistro non possono essere rilasciate alla Santa Croce sia perché si trova nel mezzo di una procedura di concordato preventivo, ancorché in continuità aziendale sia perché sono documentate le plurime violazioni della Santa Croce, che determinano l’applicazione di un’altra causa escludente della legge regionale e del disciplinare di gara per violazione del principio di continuità nel possesso del requisito di regolarità fiscale”.
La Santa Croce ha dunque chiesto al Tar di dichiarare inammissibile l’intervento della Sant’Anna, richiesta rigettata dal Collegio giudicante.
“Il Tar ha stabilito – spiega dunque Braghini – diversamente, sostenendo che Areacom ha correttamente adottato il Disciplinare di gara rettificato nel pieno rispetto della normativa, che attribuisce all’Areacom la responsabilità della pubblicazione e della successiva assegnazione della procedura ed alla Regione Abruzzo la competenza in ordine alla stipula del contratto con l’operatore economico concessionario”.
Il Collegio giudicante ha quindi ricostruito il quadro normativo, “evidenziando che alla Regione compete la disciplina inerente alle condizioni ed ai presupposti per il rilascio della concessione mineraria, in quanto attinente all’uso ed alla fruizione delle acque minerali. Pertanto, la Regione Abruzzo nell’ambito della sua autonomia legislativa ha disciplinato la materia con la legge regionale n. 15/2002 introducendo, fra l’altro, cause escludenti specifiche senza conformarsi alla deroga, pur valevole per le gare d’appalto diverse dalle concessioni di beni, che la Legge Fallimentare ha previsto per le imprese in concordato preventivo con continuità aziendale, come norma eccezionale”.
In buona sostanza, prosegue Braghini, “il Tar ha ritenuto che la disciplina regionale, essendo volta a garantire l’interesse pubblico allo sfruttamento ottimale del bene demaniale, giustifica l’esclusione dalla procedura delle imprese che si trovano in una situazione di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, anche in continuità aziendale, o in altra situazione equiparata, che potrebbero infatti non assicurare adeguate garanzie di stabilità economico-finanziaria, con conseguente lesione dell’interesse pubblico”.
Ma vi è di più, sostiene Braghini: “il Tar ha accolto la prospettazione della società Sant’Anna spa, ribadita da me in udienza, che eccepiva l’inammissibilità della Santa Croce anche a causa delle violazioni fiscali della società, come acclarato nel precedente contenzioso svoltosi avanti al TAR dell’Aquila, durante il quale era stata ordinata la partecipazione dell’Ente comunale per acquisire documentazione fiscale rilevante per l’ammissione alla gara”.
Il Tar ha ritenuto pienamente probante la documentazione prodotta dalla società Sant’Anna, evidenziando quanto segue nella sentenza.
“Di tale grave situazione debitoria era ben consapevole la ricorrente che tuttavia, come emerge dal contenuto della domanda di partecipazione versata agli atti del processo solo su ordine giudiziale, ha omesso di dichiarare detta circostanza ostativa alla partecipazione alla gara, contravvenendo in tal modo all’art. 12 del Disciplinare di gara che prescrive l’obbligo di rendere, nella compilazione della domanda e della corredata documentazione, dichiarazioni veritiere, e rammenta che la falsa dichiarazione: “a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000; b) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura; c) comporta la segnalazione all’Anac ai fini dell’avvio del relativo procedimento finalizzato all’iscrizione nel casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell’Impresa dalla partecipazione alle gare; d) comporta altresì la segnalazione all’Autorità giudiziaria territorialmente competente”.
La Santa Croce osserva a questo proposito Braghini, “in due precedenti gare per lo sfruttamento della concessione Sant’Antonio Sponga di Canistro è stata estromessa, e conseguentemente decaduta dall’aggiudicazione, nel 2016, per irregolarità del Durc, e relativamente alla gara del 2019, in seguito alla pubblicazione della sentenza del Tar dell’Aquila del 18 giugno 2021, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato del 26 aprile 2022, per violazioni fiscali definitivamente accertate per oltre 30 milioni di debiti”.
Il Collegio giudicante ha dunque concluso come segue: “dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso introduttivo”, “respinge il ricorso per motivi aggiunti nei sensi di cui in motivazione”, “condanna la ricorrente al pagamento in favore della resistente Aric e dell’interveniente ad opponendum S. Anna spa delle spese di lite che liquida nella misura di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, nei confronti di ciascuna parte”.






