TERAMO CALCIO SPROFONDA: CONSIGLIO DI STATO, NO A ISCRIZIONE ALLA SERIE C. SI SPERA ALMENO NELLA D

27 Agosto 2022 11:09

Teramo - Sport

TERAMO – Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorsi presentato dal Teramo contro l’esclusione della società prossimo campionato di Serie C.

Il Teramo aveva chiesto in subordine, in caso di estromissione dalla C, la partecipazione al campionato di Serie D, ma anche in questo caso la risposta è stata negativa.

Confermati, dunque, il verdetto che erano arrivati dal Tar Lazio. Escluso dalla Serie C anche il Campobasso.

Il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, si è subito attivato per provare a salvare il calcio teramano, chiedendo alla Figc l’iscrizione in serie D della nuova società Ssd Città di Teramo.

La Figc lunedì mattina dovrebbe rendere nota la decisione, ma non è da escludere che il Teramo debba ripartire dalla Promozione o addirittura dalla Prima Categoria. Tenuto conto che il campionato di serie D inizia tra appena otto giorni, e i margini di manovra sono minimi.

A motivare l’esclusione “il mancato ripianamento della carenza finanziaria, risultante dall’indicatore di liquidità al 31 marzo 2022”, “il mancato deposito delle relazioni della società di revisione”, “il mancato ottenimento entro il termine perentorio del 22 giugno 2022 della rateizzazione dei debiti fiscali maturati (in materia di IVA)”.

“Prendiamo atto della decisione del Consiglio di Stato, ma siamo molto amareggiati e dispiaciuti – ha dichiarato Davide Ciaccia, patron della Teramo Calcio -. Non ci aspettavamo una sentenza del genere e c’è tanta delusione. La nostra squadra non potrà partecipare al campionato di serie C, ma la società non muore qui. Ci siamo iscritti ai campionati femminili e faremo la stessa cosa per quanto riguarda le squadre giovanili”.

L’amministrazione comunale “nel prendere atto dell’ordinanza, ha già espresso, grazie al lavoro svolto dalla commissione nei giorni scorsi, una valutazione di accreditamento, largamente positiva, circa il progetto della nuova Ssd Città di Teramo, a cui hanno contribuito circa 40 imprenditori teramani di sicura affidabilità. Resta inteso che ogni decisione finale è devoluta alla Figc, ai sensi dell’articolo 52 comma 10 del Noif, alla quale unicamente compete l’esercizio della facoltà di ammettere, in luogo della società esclusa, una nuova società ai fini della partecipazione al campionato, anche in sovrannumero, di serie D”.

LA SENTENZA

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 6743 del 2022, proposto da S.S. Teramo Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare Di Cintio e Federica Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cesare Di Cintio in Roma, piazza Euclide 31;

contro

Comitato Olimpico Nazionale Italiano – C.O.N.I, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessio Di Amato, Astolfo Di Amato, Giorgio Pierantoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Figc – Lega Nazionale Dilettanti, Fermana Football Club S.r.l., Us Grosseto 1912 Ssd Arl, F.C. Legnago Salus S.r.l., Paganese Calcio 1926 S.r.l., S.S. Arezzo S.r.l., non costituiti in giudizio;
Torres S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Teresa Pala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 05026/2022, resa tra le parti.





Visto l’art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comitato Olimpico Nazionale Italiano – C.O.N.I e di Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) e di Torres S.r.l. e di F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 agosto 2022 il Cons. Giorgio Manca e uditi per le parti gli avvocati Di Cintio, Ferrari, Gigliola, Di Amato, Pierantoni, Viglione e D’Urso, in delega dell’Avv. Pala;

Premesso

che col ricorso di primo grado la società Teramo Calcio S.r.l. ha impugnato ha impugnato la decisione del 25 luglio 2022 del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I., nonché gli atti presupposti (della FIGC e della Co.Vi.Soc.) che hanno determinato la mancata ammissione della società al campionato di serie C, motivata con riguardo:

– al mancato ripianamento della carenza finanziaria, risultante dall’indicatore di liquidità al 31 marzo 2022;

– al mancato deposito delle relazioni della società di revisione;

– al mancato ottenimento entro il termine perentorio del 22 giugno 2022 della rateizzazione dei debiti fiscali maturati (in materia di IVA);

che la domanda cautelare incidentalmente proposta in primo grado è stata respinta dal T.a.r. per il Lazio per difetto di fumus boni iuris, con riguardo alla prima ragione della non ammissione al campionato (ossia, il mancato rispetto dell’indice di liquidità;

Considerato

che le censure di parte appellante non appaiono in grado di revocare in dubbio le conclusioni cui è giunta l’ordinanza cautelare impugnata, ove si tenga conto che è pacifico tra le parti che la società Teramo Calcio non ha dato corso al ripianamento dello squilibrio finanziario (o indice di liquidità) entro il termine indicato e secondo una delle modalità previste dalle disposizioni federali emanate per il rilascio delle Licenze nazionali; che i fatti invocati dall’appellante quali cause di forza maggiore o di impossibilità oggettiva all’adempimento non sembrano qualificabili come tali, essendo riconducibili, direttamente o indirettamente, alla sfera di organizzazione e controllo della stessa società e quindi, per definizione, a essa imputabili;





che non sembra valutabile in senso favorevole all’appellante nemmeno la dedotta questione della eventuale disapplicazione della prescrizione sul rispetto degli indici di liquidità per le società di serie C (posto che per le società di serie A una decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI ha annullato la norma per le iscrizioni al campionato 2022/2023), dati i limiti oggettivi e soggettivi della decisione del Collegio di Garanzia, che – allo stato – non consentono di estenderla alle società che hanno chiesto l’iscrizione alla serie C;

che vanno confermate anche le ulteriori statuizioni cautelari dell’ordinanza appellata;

Considerata la peculiarità della controversia, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese giudiziali della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello (Ricorso numero: 6743/2022).

Compensa tra le parti le spese giudiziali della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 agosto 2022 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Presidente FF

Valerio Perotti, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere, Estensore

Massimo Santini, Consigliere

Diana Caminiti, Consigliere

Commenti da Facebook

RIPRODUZIONE RISERVATA
Download in PDF©


    Ti potrebbe interessare:

    ARTICOLI PIÙ VISTI:


    Abruzzo Web