L’AQUILA: PRESIDENTE CODACONS ABRUZZO SUI RITARDI RICOSTRUZIONE

29 Agosto 2011 13:46

L'Aquila - Cronaca

L’AQUILA – Il presidente del Codacons Abruzzo, avvocato Fabrizio Foglietti, in una nota interviene sulla vicenda della ricostruzione post terremoto.

In particolare, il presidente Foglietti invita tutti coloro che si trovano nella situazione di stallo nella riparazione o ricostruzione della propria abitazione di avvalersi della strada aperta dalla giurisprudenza amministrativa per la tutela dei propri diritti.

IL TESTO INTEGRALE DELLA NOTA

L’associazione di consumatori, Codacons Abruzzo, non fa politica in quanto i suoi associati sono portatori di diverse opinioni e votano per partiti diversi; gli interessa soltanto per finalità statuaria, che la macchina burocratica, sia essa pilotata da amministratori di sinistra o di destra o di centro, funzioni bene, come peraltro impone l’art 97, comma primo, della nostra Costituzione.

Con riferimento a tale previsione statuaria il Codacons Abruzzo non può che inserirsi nell’elenco di coloro che si lamentano per i ritardi negli interventi di riparazione con miglioramento sismico o di ricostruzione, ritardi che a suo giudizio non hanno adeguata giustificazione.

Si ritiene infatti che i ritardi nella presentazione dei progetti e nell’approvazione di essi comportino una situazione di inadempimento per gli immobili di tipologia E non vincolati e ubicati al di fuori della zona rossa.

Tale convincimento ha di recente trovato conferma anche da parte del Tar Abruzzo – L’Aquila con sentenza 347 del 20 giugno 2011.

Con tale pronuncia di è infatti ritenuto che, per gli immobili di tipologia E ubicati al di fuori della zona rossa e non vincolati, il sindaco del Comune, quale soggetto attuatore delle funzioni di protezione civile, deve dare applicazione all’articolo  2, comma 6 dell’Opcm 9/7/2009 numero  3790.





In sostanza il sindaco deve determinare il contributo spettante entro 60 giorni dalla presentazione del progetto e può interrompere tale termine per una sola volta qualora la domanda per la concessione del contributo sia incompleta.

Il termine di 60 giorni per provvedere inizia a decorrere in tal caso dalla ricezione dell’integrazione, per la quale viene assegnato un termine non superiore a 30 giorni.

Secondo il Rar, infatti, la normativa di attuazione è da tempo completa ed eventuali dubbi interpretativi non potrebbero giustificare il ritardo del sindaco nella determinazione dell’indennizzo.

In sostanza il Comune deve scegliere la soluzione che ritiene più corretta e sarà successivamente la giurisprudenza a stabilire se la stessa sia quella esatta.

Il Giudice amministrativo ha inoltre precisato che, nella citata sentenza, il mancato rispetto del termine di 60 giorni da parte del sindaco con riferimento alla preannunciata emanazione di circolari interpretative e di disposizioni modificative.

Dal momento che la normativa di attuazione risulta completa, l’Amministrazione, secondo il Giudice amministrativo, non può esimersi pertanto dal provvedere nel citato termine di 60 giorni.

La conclusione derivante dalla citata sentenza del Tar si riflette anche sulle responsabilità del professionista cui è stato conferito l’incarico per la redazione e presentazione del progetto per la riparazione con miglioramento sismico o di ricostruzione.

Se infatti si è ritenuto che il Comune è in grado di provvedere alla determinazione dell’indennizzo, egualmente il professionista deve essere ritenuto in grado di provvedere con la presentazione del progetto.

Anche per i professionisti la normativa di attuazione deve considerarsi completa e l’eventuale incertezza interpretativa non potrebbe giustificare un ritardo.





Nel caso di dubbio i professionisti della ricostruzione sono infatti in grado di presentare al Comune la tesi più favorevole per il loro cliente, rimettendo a quest’ultimo l’accettazione o meno della soluzione proposta.

La posizione dei professionisti, sotto il profilo della responsabilità per i ritardi nella presentazione dei progetti, è molto delicata perchè dovrebbero fornire la difficile prova, che è a loro carico, dell’assoluta impossibilità di adempiere tempestivamente la propria prestazione.

Certamente l’assunzione di un rilevante numero di incarichi non costituisce ragione idonea per escludere una responsabilità professionale.

È noto al riguardo che la responsabilità contrattuale del professionista comporta l’inversione della prova a suo carico e le giustificazioni sui ritardi nell’adempimento debbono essere rigorosamente provate.

Pertanto coloro che si trovano nella situazione di stallo nella riparazione o ricostruzione della propria abitazione potranno avvalersi della strada aperta dalla giurisprudenza amministrativa che si indica come appresso: diffidare, nel caso in cui sia già intervenuta la presentazione del progetto, il Comune a provvedere e in caso di inerzia proporre ricorso al Tar, contro il silenzio ai sensi dell’art. 117 del nuovo codice sul processo amministrativo (procedura molto celere); diffidare altrimenti all’idempimento il professionista, facendo valere il lungo tempo trascorso dal conferimento dell’incarico e la sua esposizione ad una responsabilità per il ritardo nella redazione e presentazione del progetto.

Occorre perciò superare la rassegnazione ed avvalersi invece con sollecitudine del mezzi giuridici messi a disposizione per la tutela dei nostri diritti.

Il Codacons Abruzzo è riuscito infatti a rientrare nella sua sede di piazza Santa Giusta 8 proprio per la convinzione delle sue ragioni (per l’allaccio del gas ha dovuto infatti avviare una class action pubblica, estinta successivamente per accordo su di una soluzione bonaria).

 

 

Commenti da Facebook

RIPRODUZIONE RISERVATA
Download in PDF©
  1. L’AQUILA: PRESIDENTE CODACONS ABRUZZO SUI RITARDI RICOSTRUZIONE

    L'AQUILA - Il presidente del Codacons Abruzzo, avvocato Fabrizio Foglietti, in una nota interviene sulla vicenda della ricostruzio...



Ti potrebbe interessare:

ARTICOLI PIÙ VISTI: