L’AQUILA – I giudici della Corte d’appello dell’Aquila, oltre a riformare la sentenza choc con la quale hanno escluso il comportamento incauto delle 24 vittime del crollo di via Campo di Fossa il 6 aprile 2009, eliminando la decurtazione del 30 per cento dei risarcimenti (quasi 2 milioni e mezzo in tutto), hanno anche spiegato le ragioni principali della tragedia: ovvero il collasso del palazzo che ha portato a incolpare civilmente le eredi del costruttore Luigi Del Beato oltre ai ministeri delle Infrastrutture e dell’Interno.
Alla base di tutto errori costruttivi mai rilevati dai tecnici dei due ministeri nei loro controlli eseguiti negli anni sessanta quando l’edificio fu realizzato.
“La perizia in esame”, scrivono i giudici di appello nella motivazione, “ha individuato, quale causa principale del crollo, la coesistenza di macroscopici errori di concezione strutturale, di progetto e di calcolo, nonché di realizzazione e di scelta dei materiali, che hanno determinato l’insufficiente resistenza alle forze orizzontali dei pilastri. La conclusione di sintesi cui è possibile pervenire in base a quanto sopra osservato è che il sisma, pur essendo l’evento che ha provocato le azioni che hanno condotto al crollo, non può esserne ritenuto l’unica causa. In altri termini, non si può concludere che la severità del sisma del 6 aprile 2009 sia stata tale da causare comunque il cedimento delle strutture dell’edificio Del Beato, indipendentemente dall’adeguatezza della progettazione, esecuzione e conservazione delle strutture stesse”.
“Le appellanti”, si legge ancora nelle motivazioni, “hanno dedotto che il sisma, per la sua forza distruttiva e quale evento imprevedibile e inevitabile, doveva considerarsi dovuto a forza maggiore, sicché andava esclusa ogni loro responsabilità, dovendo considerarsi che esso era stato caratterizzato e reso unico dall’eccezionale accelerazione al suolo e da efficacia causale autonoma, tanto che nella tabella riportata a pagina 15 della relazione dei professori Benedettini e Salvadori si rileva che un evento simile aveva probabilità di accadere inferiore a una volta ogni 2500 anni e che l’edificio di via Campo di Fossa era posto immediatamente sopra il piano di faglia attivato dall’evento del 6 Aprile e, comunque, vicino all’epicentro, mentre il giudice non aveva affrontato proprio la questione, da ritenersi quindi implicitamente respinta ancorché senza una riga di motivazione”.
“Il Tribunale non aveva considerato che l’edificio in questione, benché costruito in maniera ritenuta non rispettosa delle norme tecniche, non aveva mai palesato problemi strutturali e che, senza la causa efficiente costituita dal movimento sismico, non sarebbe crollato, dovendo riconoscersi al sisma i caratteri dell’imprevedibilità e della eccezionalità attribuiti dalla giurisprudenza di vertice al caso fortuito. Hanno quindi richiamato la relazione generale e sulle caratteristiche del sisma del 6 Aprile 2009 redatta dal prof. Decanini per conto della Procura dell’Aquila, che aveva anche evidenziato come l’evento in questione fosse talmente eccezionale da non essere destinato a ripetersi nell’arco dei prossimi 475 anni. Doveva poi considerarsi che il palazzo si trovava sopra il piano di faglia attivato dal sisma e distante dall’epicentro circa 5 km, oltre ad essere posto su un terreno che, rallentando la velocità di propagazione delle onde sismiche, ne aveva amplificato notevolmente gli effetti distruttivi, circostanze che spiegano gli effetti devastanti del sisma unicamente verificatisi su questo fabbricato e non su gli edifici adiacenti”.
“La doglianza va respinta, posto che gli accertamenti tecnici richiamati in prime cure hanno evidenziato che furono gravi errori di progettazione e calcolo, come pure di realizzazione e di scelta ed utilizzo dei materiali, le uniche cause del crollo. Questi, in effetti, i risultati completi, come esattamente evidenziati dalla difesa delle vittime secondarie”.
“In concreto, si è verificato il crollo di un edificio ubicato in un contesto urbanizzato, con presenza di edifici ai lati delle strade di diversa tipologia strutturale, architettonica e distributiva, tra essi il Condominio Del Beato, costruito negli anni 63/64, con struttura portante in cemento armato ed avente uno sviluppo in altezza di sette piani, di cui due interrati e cinque fuori terra. Un primo e pregnante rilievo è che questo, secondo i periti, è stato l’unico a collassare completamente, nonostante il terremoto abbia colpito con la stessa intensità, stessa frequenza, l’edificio in oggetto e gli edifici limitrofi, anche se il piano di faglia attivato dall’evento principale del 06.04.2009 ha interessato senza dubbio anche altri edifici circostanti, in quanto un piano di faglia sismica per dimensioni ed entità è tale da interessare non un solo ed unico fabbricato, nel senso che non interessa in modo puntuale e rigorosamente preciso un unico obiettivo presente in un agglomerato urbanizzato, ma certamente una zona più estesa”.
“Il richiamo fatto dalle stesse appellanti, quanto alla non eccezionalità del sisma del 6 aprile 2009, alla pubblicazione del Decanini e alle risultanze degli accertamenti compiuti dai tecnici della Procura Ingg. Salvatori e Benedettini, consentono di evincere che la scossa non fu evento anomalo. Secondo il Decanini, infatti, il terremoto è stato un evento il cui periodo di ritorno risulta di poco inferiore a quello di riferimento di 475 anni e la cui intensità esprimibile in termini di forze è stata verosimilmente paragonabile a quanto indicato nelle normative succedutesi a partire dal 1937. 4.4. Ed inoltre, secondo l’esperto, i valori più realistici delle accelerazioni efficaci rilevate (pari a 0,208 g e 0,262 g) risultano dello stesso ordine dell’accelerazione efficace pari a 0.25 g desunta dalle normative applicate; il terremoto (magnitudo 6.3) ricade nella categoria strong di cui, in media, considerando tutti gli eventi che avvengono nel mondo, si hanno 120 terremoti all’anno e proprio in base a questa classificazione non ricade tra gli eventi eccezionali; il sisma del 2009 non costituisce la massima intensità osservata all’Aquila poiché nel 1349, 1461 e nel 1703 si erano già verificati eventi con intensità uguali o maggiori”.
“L’evento sismico del 6 aprile 2009, quindi, non fu anomalo, ma di intensità paragonabile a quanto previsto nelle normative nazionali succedutesi a partire dal 1937, per cui la sua forza non è andata oltre le previsioni della legislazione vigente, i cui canoni costruttivi certamente contemplavano anche nel 1962 regole di costruzione degli edifici in grado di fronteggiare un’intensità sismica di magnitudo 6.3. Gli stessi esperti hanno svolto osservazioni relative alla intensità degli eventi sismici occorsi in Abruzzo nel tempo e alle loro caratteristiche energetiche considerando i seguenti dati: profondità, Intensità Macrosismica, Magnitudo (Richter e Mercalli), Magnitudo Momento, dati interferometrici, dati GPS, dati storici e dati relativi alla variazione di stress e deformazione durante l’evento sismico del 6 Aprile, dopo di che hanno accertato che il terremoto, con Magnitudo Momento Mw 6.3, riguardando il distretto dell’Appennino Centrale, è avvenuto il 6 Aprile 2009, ore 3.32, con una profondità di 9.5Km.; che esso presentava una magnitudo media ed una profondità ipocentrale superficiale, caratteristiche piuttosto frequenti tra i forti terremoti verificatisi nell’area dell’Italia centrale”.
“Hanno rilevato che la regione Abruzzo ha sperimentato diversi terremoti negli ultimi secoli e l’evento storico più vicino si è verificato nel 1461, M = 6.4, mostrando una notevole somiglianza con il campo macrosismico (MCS) del terremoto in esame. Per quanto riguarda l’epicentro macrosismico del forte terremoto avvenuto nel 1703 (M = 6.7), esso si trovava a circa 30 km dall’Aquila. Tre altri eventi di grandezza tra 5.2 e 5.9 si sono verificati nella regione nel 1762, 1916 e 1958. Per quanto riguarda la straordinarietà dell’evento in termini temporali, i fenomeni del 1461, 1703, 2009 che hanno generato intensità superiori a 6.0, si sono succeduti a distanza di circa 250 – 300 anni; si sono comunque registrati eventi sismici di intensità minore, ma sempre compresi tra 5.5 e 5.9, il che conferma l’intensa attività tettonica dell’area aquilana e la ripetibilità di eventi sismici distruttivi”.
C’è, infine, un aspetto singolare della vicenda visto che su questo caso esistono due sentenze simili e contemporanee: in realtà le cause erano state riunite in primo grado (erano quattro) e le prese a decisione Monica Croci. Poi ne decise solo tre perché di una si erano persi i fascicoli di parte e la rimise in istruttoria per consentirne la ricostruzione. Lei passò al penale e quest’ultima fu decisa dal giudice De Sensi (che non riconobbe, a differenza della Croci, il concorso di colpa delle vittime). Quindi ci furono due sentenze di primo grado (con esiti parzialmente diversi relativamente al concorso di colpa), e conseguentemente due appelli.
Il Comune è stato assistito dagli avvocati Domenico de Nardis e Raffaella Durante, il condominio Del Beato dall’avvocato Luciano Dell’Orso e gli avvocati degli eredi Del Beato da Anna Rossi e Francesco Camerini.
SISMA L’AQUILA: “GRAVI ERRORI COSTRUTTIVI”, SENZA CONCORSO COLPA 2 MILIONI E MEZZO A VITTIMEL'AQUILA - I giudici della Corte d'appello dell'Aquila, oltre a riformare la sentenza choc con la quale hanno escluso il comportamento incauto delle 2...








