SERVIZIO VETERINARIO: TAR ANNULLA CONCORSO DIRETTORE, ASL L’AQUILA CONDANNATA A RISARCIRE

11 Ottobre 2025 09:00

L'Aquila - Cronaca

L’AQUILA – Situazione singolare all’interno del Servizio Veterinario dell’Asl provinciale aquilana che aveva dichiarato vincitore del concorso pubblico per l’incarico quinquennale di direttore il dottor Ernesto Zuffada, attuale consigliere comunale a Sulmona, nelle fila di FdI: il Tar dell’Aquila (Germana Panzironi presidente, consiglieri Rosanna Perilli e Massimo Baraldi) ha annullato la graduatoria dell’avviso pubblico.

Una decisione arrivata dopo il ricorso presentato dal secondo in graduatoria, Mario Mazzetti, ora in pensione, che aveva denunciato una serie di incongruenze nella graduazione dei punteggi numerici e dei rispettivi curriculum.

I giudici hanno condannato l’Azienda sanitaria aquilana al risarcimento nei suoi riguardi per danni patrimoniali (somma da definire e probabilmente trattamento pensionistico da rivedere) e alle spese di lite di 2mila euro.

A questo punto il terzo in graduatoria, se interessato, Luigi Petrucci, potrebbe far valere le sue ragioni.

Secondo i giudici amministrativi, in sintesi, se le operazioni di valutazione si fossero svolte correttamente, il ricorrente Mazzetti, rappresentato dal legale Filippo Paolini, sarebbe stato sicuramente collocato al primo posto della graduatoria.





La sentenza è comunque ricorribile in secondo grado.

“Il ricorrente”, si legge nell’atto del Tar,  “sosteneva  che la Commissione avrebbe sottovalutato il proprio curriculum, con riferimento all’attribuzione dei punteggi per i criteri relativi alla “tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato” e al “soggiorno di studio o di addestramento professionale (non inferiore ad un anno) per attività attinenti alla disciplina e partecipazioni a corsi, convegni e seminari” , mentre avrebbe sopravvalutato il curriculum del controinteressato, con riferimento all’attribuzione dei punteggi per i medesimi criteri e per il criterio relativo alle “competenze organizzative e gestionali del candidato ed eventuali titoli di studio” (terzo, quarto e secondo motivo), sicché egli (e non il controinteressato) avrebbe dovuto essere collocato al primo posto della graduatoria di merito, in posizione utile per il conferimento dell’incarico di direzione dell’UOC del Servizio Veterinario – Area A – Disciplina di Sanità Animale”.

Ecco, quindi, i motivi che hanno portato al verdetto.

“La Commissione”, si legge nella lunghissima e articolata motivazione, ” ha fissato criteri di massima sufficientemente specifici e, per ciascuno di essi, ha articolato una griglia di sei giudizi sintetici, riferibili alla rispondenza ovvero all’attinenza con lo specifico profilo professionale dell’incarico da conferire, sicché risulta percepibile “la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate” nell’attribuzione del giudizio sintetico. La Commissione ha, altresì, vincolato la propria discrezionalità tecnica nella graduazione dei punteggi numerici da attribuire ai corrispondenti giudizi sintetici espressi per i singoli elementi di valutazione, nei quali ha correttamente provveduto a raccordare l’analisi comparativa dei curricula dei candidati alla loro aderenza al profilo professionale elaborato dalla ASL. Dalla scheda di valutazione del curriculum professionale del ricorrente risulta che la Commissione, pur avendo riconosciuto un grado di rilevanza ottima all’elemento di valutazione “tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato ricorrente”, gli ha, poi, attribuito un punteggio numerico inferiore, pari a 12 punti, in luogo del punteggio massimo, pari a 14 punti, indicato nella griglia di valutazione in corrispondenza del giudizio di “ottima rispondenza””.

“Nella seduta del 25 novembre 2024 la Commissione, in luogo di provvedere alla rettifica del punteggio numerico attribuito al ricorrente, lo ha confermato. La Commissione non ha, tuttavia, ravvisato – come prospettato dal ricorrente l’errore materiale nell’operazione di conversione del giudizio sintetico nel corrispondente giudizio numerico, bensì nell’operazione di trascrizione sulla scheda individuale del candidato del giudizio sintetico di “ottima rispondenza” in luogo di quello di “distinta rispondenza”, risultante “dal foglio degli appunti della Commissione”. La motivazione postuma espressa dalla Commissione nella riunione del 25 novembre 2024 è illogica e arbitraria”.

“Dalla chiara formulazione della griglia di valutazione si evince che la Commissione, per ciascun elemento di valutazione, si è autovincolata dapprima ad esprimere un giudizio sintetico discrezionale di attinenza delle prestazioni con il profilo professionale e poi a convertire, con una semplice operazione matematica, detto giudizio nel corrispondente punteggio numerico. Dai verbali delle riunioni della Commissione e dalla documentazione allegata non si evince, tuttavia, che sia stato attribuito al ricorrente, per l’elemento di valutazione “tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato”, il giudizio sintetico di “distinta rispondenza”, né risulta prodotto in giudizio dall’amministrazione resistente il menzionato “foglio degli appunti della Commissione”, a comprova della pregressa formulazione di un differente giudizio sintetico”.

Il ricorrente, ha anche censurato la conferma del punteggio di 8 punti, attribuito dalla Commissione al controinteressato in relazione al criterio di valutazione della “tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato”.





“Il Collegio”, si legge al riguardo nella motivazione, “condivide la scelta sostanzialistica esternata dalla Commissione nel verbale della riunione del 25 novembre 2024, ispirata al principio del favor partecipationis, di riconoscere alla documentazione allegata dal controinteressato alla domanda di partecipazione l’effetto di certificazione dei servizi svolti nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione della ASL, sebbene tale documentazione non sia pienamente conforme alle modalità indicate nella lex specialis. Le schede dei servizi allegate al documento prodotto risultano, infatti, sottoscritte oltre che dal candidato, dal Direttore Sanitario aziendale e dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione, i quali, in data 8 agosto 2023, hanno anche sottoscritto una dichiarazione avente ad oggetto la veridicità delle informazioni in esse contenute. Nel verbale della riunione del 25 novembre 2024 la Commissione ha confermato il giudizio sintetico di “buona rispondenza” delle prestazioni effettuate dal controinteressato al profilo professionale descritto nell’avviso pubblico e del relativo punteggio numerico, pari a 8,00 punti, già attribuitogli nel verbale della riunione dell’8 marzo 2024, nella quale, ai fini della valutazione dell’attinenza della casistica dichiarata dai candidati, aveva stabilito di valutare “solo la casistica relativa all’ultimo decennio in riferimento alla sua aderenza al profilo, nonché alla complessità e al volume delle prestazioni svolte”.

“Dalla disamina della documentazione allegata dal controinteressato alla domanda di partecipazione, emerge che, con deliberazione n. 560 del 7 aprile 2015, il Direttore Generale della ASL gli ha conferito l’incarico di direzione dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale (UOSD) relativa al Miglioramento, Proceduralizzazione e Monitoraggio dei Sistemi Informativi della Sanità Veterinaria, per cui le prestazioni svolte nell’ambito di tale incarico, attestate dal competente Direttore Sanitario, si riferiscono tutte al decennio antecedente alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico”.

“Nel verbale della riunione del 25 novembre 2024 la Commissione ha giustificato il giudizio di attinenza delle prestazioni effettuate dal controinteressato e la conseguente conferma del punteggio numerico attribuitogli, sulla scorta della complessiva corrispondenza della casistica al profilo oggettivo e al profilo soggettivo richiesti per l’incarico da conferire, ma non anche in relazione agli altri criteri indicati nel verbale dell’8 marzo 2024, quali la complessità e il volume delle prestazioni svolte. “Dal Documento relativo all’attività assistenziale risulta che “L’attività posta in essere riguarda il monitoraggio del Piano Annuale dei Controlli della Regione Abruzzo mediante la emissione di report trimestrali”; dalle schede allegate a tale documento non si evince, tuttavia, alcuna informazione sulla complessità e sul volume dell’attività di monitoraggio, per cui, secondo il chiaro disposto della lex specialis, tali dichiarazioni non avrebbero dovuto essere considerate ai fini della corretta valutazione del curriculum del controinteressato, in relazione all’elemento della “tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato”.

“In presenza di prestazioni non valutabili in relazione ai profili della complessità e del volume, la Commissione non avrebbe, infatti, dovuto attribuire al controinteressato alcun punteggio, secondo quanto riportato nella griglia di graduazione dei punteggi predisposta con riferimento all’elemento di valutazione “tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato”.

Alla fondatezza dei motivi di ricorso appena esaminati consegue l’attribuzione al ricorrente del punteggio aggiuntivo di 2 punti e la sottrazione di 8,00 punti al punteggio complessivo attribuito al controinteressato, per cui deve ritenersi superata la prova di resistenza, avente ad oggetto la dimostrazione che il ricorrente, ove le operazioni di valutazione si fossero svolte correttamente, sarebbe stato sicuramente collocato al primo posto della graduatoria”. (g.g.)

 

 

Commenti da Facebook

RIPRODUZIONE RISERVATA
Download in PDF©
  1. SERVIZIO VETERINARIO: TAR ANNULLA CONCORSO DIRETTORE, ASL L’AQUILA CONDANNATA A RISARCIRE
    L'AQUILA - Situazione singolare all'interno del Servizio Veterinario dell'Asl provinciale aquilana che aveva dichiarato vincitore del concorso pubblic...


Ti potrebbe interessare:

ARTICOLI PIÙ VISTI: