RIFORMA COSTITUZIONALE, LE RAGIONI DEL NO ”SCRITTA E APPROVATA GRAZIE A PORCELLUM”

di Giuseppe Palma*

23 Luglio 2016 10:30

Italia - Politica

L'AQUILA – Si procede spediti verso il mese di ottobre, quando gli italiani potranno andare a votare per un referendum costituzionale che approverà o respingerà la riforma della costituzione che porta il nome di Maria Elena Boschi​, ministro senza portafoglio per le Riforme Costituzionali e i Rapporti con il Parlamento con delega all'attuazione del Programma di Governo nel Governo di Matteo Renzi..

E i fronti del sì e del no continuano a sfidarsi,

AbruzzoWeb.it, per il fronte del no, ospita, tra gli altri, i quattro interventi di Giuseppe Palma, giurista e scrittore, autore del blog ScenariEconomici.it e di alcuni libri come Figli destituenti. I gravi aspetti di criticità della riforma costituzionaleIl tradimento della Costituzione. Dall’Unione Europea agli Stati Uniti d’Europa: la rinuncia alla sovranità nazionale, e Il male assoluto: Dallo Stato di Diritto alla modernità Restauratrice L'incompatibilità tra Costituzione e Trattati dell'UE. Aspetti di criticità dell'Euro

PRIMA PARTE

Nel gennaio del 2014 la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 1/2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge n. 270/2005 (la legge elettorale denominata porcellum con la quale sono state elette entrambe le Camere alle elezioni politiche del 2006, 2008 e 2013) nella parte in cui questa non consentiva all’elettore di esprimere le preferenze per i candidati, oltre che nella parte in cui non veniva prevista una soglia minima di voti oltre la quale avrebbe dovuto trovare applicazione il premio di maggioranza.

Ciò premesso, l’attuale composizione parlamentare che ha revisionato la Costituzione (cioè quella formatasi a seguito delle elezioni politiche del febbraio 2013) è gravemente delegittimata dalla pronuncia della Consulta, sia perché i deputati e i senatori eletti non sono stati scelti direttamente dagli elettori, sia perché il premio di maggioranza – prendendo ad esempio la Camera dei deputati – è consistito nell’attribuzione di ben 340 seggi (il 55%) ad una coalizione di liste che, pur essendo arrivata prima delle altre, ha ottenuto appena il 29,55% dei consensi, avanti di appena lo 0,37% alla coalizione arrivata seconda (29,18%). 

Ciononostante, la Corte Costituzionale – un attimo dopo aver dichiarato l’incostituzionalità del porcellum – è corsa ad affermare nella medesima Sentenza che gli effetti della pronuncia di incostituzionalità trovano applicazione in ordine ai soli rapporti pendenti, con esclusione di quelli esauriti, salvando “miracolosamente” la XVIIa Legislatura (quella che oggi ha riformato la Costituzione e che, stando a quanto affermato dalla Corte, sarebbe comunque “legittima”).

Certamente va salvaguardato il principio della continuità dello Stato (come afferma la Corte stessa), ma non quando – aggiungo io – i suoi più importanti organi costituzionali (in questo caso niente di meno che il Parlamento) risultano costituiti – su stessa pronuncia del “giudice delle leggi”, per effetto di norme non conformi alla madre delle Fonti del diritto. 

Inoltre, se proprio si vuol essere precisi, i cosiddetti rapporti esauriti cui fa riferimento la Consulta avrebbero dovuto riguardare solo quelli relativi alle due Legislature precedenti elette anch'esse col porcellum (XVa e XVIa Legislatura), e non quelli in ordine alla Legislatura corrente, infatti questi – essendo la XVIIa Legislatura ancora in corso – non sono affatto esauriti bensì tuttora pendenti, tant’è che le

Camere stanno esercitando a pieno la funzione legislativa senza limitazione alcuna!

La Corte Costituzionale, salvando la XVIIa Legislatura nonostante la pronuncia di incostituzionalità delle norme attraverso le quali le Camere si sono costituite, altro non ha fatto che legittimare una grave e conclamata violazione della Costituzione sulla quale essa stessa è incaricata di “vigilare”.

Alla luce delle predette argomentazioni, le modifiche alla Costituzione apportate nel corso della XVIIa Legislatura (e che modifiche!) sono state approvate grazie ad un numero elevatissimo di voti provenienti da quei deputati (mi limito all’esempio della Camera) illegittimamente eletti grazie all’attribuzione di un premio di maggioranza del tutto sproporzionato (dal 29,55% al 55%) e che la Consulta stessa ha dichiarato incostituzionale. 

Al referendum confermativo di questo autunno gli italiani saranno quindi chiamati a votare sì o no su un testo di revisione costituzionale scritto, ed approvato, da deputati e senatori “eletti” attraverso meccanismi elettorali che la Consulta stessa ha dichiarato incostituzionali! 

Ciò detto, se la riforma superasse lo scoglio referendario (cioè se vincessero i sì), l’Italia si troverebbe ad avere – fino ad un’altra revisione costituzionale di nuova portata storica – una Costituzione partorita da parlamentari che, per statuizione della Corte

Costituzionale, non sarebbero mai e poi mai dovuti neppure entrare in Parlamento! 

In pratica, se al referendum costituzionale vincessero i sì, la nuova Costituzione sarebbe “macchiata” – sin dall’origine – da una sorta di “peccato originale”.

Un domani, qualora le nuove generazioni dovessero studiare la Costituzione riformata nel corso della XVIIa Legislatura, si potrà parlare loro di “Padri Costituenti” e di Parlamento legittimo che esercitava correttamente la sovranità popolare? Come si farà a spiegar loro che la Costituzione primigenia scritta – tra gli altri – da Calamandrei, Croce, Ruini e Mortati è stata revisionata da parlamentari non eletti (bensì nominati) e in gran parte figli di un premio di maggioranza dichiarato incostituzionale?

SECONDA PARTE

L'articolo 138 della Costituzione (cioè quello che detta la procedura di revisione costituzionale) fu scritto, come tutta la Costituzione del resto, negli anni 1946-47, pertanto il procedimento aggravato da esso previsto, quindi le maggioranze richieste perché il Parlamento potesse procedere a riformare la Costituzione, trovavano inquadramento all'interno di un ben più ampio sistema democratico e di garanzie che prevedeva – tra le altre cose –  una legislazione elettorale con sistema proporzionale puro (tanti seggi quanti sono i voti ottenuti in percentuale), quindi la maggioranza richiesta nella seconda votazione (assoluta con eventuale successivo referendum e dei 2/3 dei componenti senza referendum) era da inquadrarsi esclusivamente all'interno di quel tipo di meccanismo elettorale (tanto più che i Padri Costituenti definirono il voto come “eguale” – art. 48 Cost.). 

Ciò detto, con l'adozione da parte del Parlamento della legge n. 270 del 2005 (il cosiddetto porcellum) con la quale si sono svolte le elezioni politiche del 2006, 2008 e 2013 (quindi la stessa con la quale è stata eletta anche la XVIIa Legislatura che oggi ha riformato la Costituzione), è stato introdotto un sistema elettorale maggioritario (nello specifico si trattava di un proporzionale con premio di maggioranza), per cui un numero elevatissimo di deputati e senatori sono risultati “eletti” in Parlamento non in proporzione ai voti regolarmente ottenuti, bensì grazie ad un regalo (premio di maggioranza) scaturito dal sistema elettorale maggioritario. 





Nello specifico, a seguito della consultazione elettorale del febbraio 2013 (che è quella che ha determinato la composizione dell'attuale compagine parlamentare che ha riformato la Costituzione),  la coalizione di centro-sinistra  all'epoca guidata da Pier Luigi Bersani ottenne solo il 29,55% dei voti, appena lo 0,37% in più della coalizione di centro-destra arrivata seconda (guidata da Silvio Berlusconi), mentre il Movimento 5 Stelle – guidato da Beppe Grillo e non coalizzatosi con nessun'altra lista – si affermò come primo partito con il 25,56% dei voti (il Partito democratico, che ha dettato la riforma, ottenne solo il 25,43% dei consensi). 

Ciò premesso, per effetto del meccanismo elettorale maggioritario previsto dal porcellum, la composizione parlamentare (nello specifico quella relativa alla Camera dei deputati, dove il premio di maggioranza era nazionale) risulta gravemente falsata, infatti la coalizione di centro-sinistra ha ottenuto ben 340 seggi su 630 (cioè il 55%), quando avrebbe dovuto ottenerne – proporzionalmente ai voti ottenuti – solo 186. 

È dunque facile comprendere che, quando nel 1946-47 i Padri Costituenti scrivevano l'art. 138 della Costituzione, mai avrebbero pensato che nel corso dei decenni futuri si sarebbero potute verificare simili distorsioni del voto popolare, altrimenti non si sarebbero fermati – per quanto concerne la tipizzazione delle maggioranze richieste nella seconda votazione – a prevedere la maggioranza assoluta come condizione necessaria e sufficiente, ma avrebbero certamente richiesto quantomeno quella qualificata dei 3/5 dei componenti di ciascuna camera (in luogo di quella assoluta). 

Le intenzioni dell'Assemblea Costituente in tema di revisione costituzionale erano infatti volte al raggiungimento – in seconda deliberazione – di almeno il 50% più uno dei voti di deputati e senatori, che col sistema proporzionale puro significa(va) 50% più uno della volontà popolare! 

Ciò detto, se al posto del porcellum vi fosse stata una legge elettorale come quella vigente negli anni in cui veniva scritta e approvata la Costituzione del 48’ (proporzionale puro), l'attuale revisione costituzionale avrebbe necessitato non solo dei voti provenienti dai parlamentari della formazione vincente (in tal caso del tutto insufficienti), ma anche di gran parte di quelli della formazione arrivata seconda, oppure di quelli del primo partito. 

E ciò avrebbe quantomeno garantito – nell'intero percorso della riforma – una necessaria partecipazione politico-parlamentare molto più ampia, esattamente com'era nelle intenzioni della Costituente. Nella situazione reale, invece, con il sistema elettorale maggioritario previsto dal porcellum, la Costituzione è stata riformata grazie ad un numero di voti provenienti da parlamentari eletti non per effetto dell'esatta traduzione in seggi della volontà popolare (com'era nelle intenzioni dei Padri Costituenti), bensì quale conseguenza dell'applicazione di un premio di maggioranza sproporzionato (dal 29,55% al 55%) e per di più dichiarato incostituzionale.

A tal proposito corre l’obbligo ricordare che la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 1/2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del porcellum (legge elettorale con la quale è stata eletta la XVIIa Legislatura che ha riformato la Costituzione) anche nella parte in cui questo (il porcellum) non prevedeva una soglia minima di voti oltre la quale avrebbe dovuto trovare applicazione il premio di maggioranza!

Alla luce delle predette argomentazioni, non è dunque l'esatta traduzione in Parlamento della sovranità popolare ad aver riformato la Costituzione, bensì un fantasma di dimensioni sproporzionate privo della irrinunciabile ed esatta corrispondenza con la volontà popolare. 

Anche su questo punto le intenzioni dell'Assemblea Costituente non sono state in alcun modo rispettate, con l'aggravante che tutti i deputati e i senatori di questa Legislatura (e delle due precedenti) non sono stati neppure scelti direttamente dai cittadini ma nominati dalle segreterie di partito ed “eletti” in Parlamento sulla base della posizione di ciascun candidato nelle liste elettorali, i cui nomi non erano neppure indicati sulla scheda elettorale, circostanza non di poco conto visto che la pronuncia di incostituzionalità del porcellum (Sentenza Corte Costituzionale n. 1/2014) ha riguardato anche la mancata possibilità per l'elettore di esprimere le preferenze per i candidati.

TERZA PARTE

La revisione costituzionale – a fronte di un pasticciato superamento del bicameralismo paritario – non prevede un adeguato sistema di pesi e contrappesi idonei a supplire alcune importanti funzioni di garanzia proprie del bicameralismo perfetto. 

A tal proposito, a mio modesto parere, una buona soluzione sarebbe stata quella di prevedere l’elezione diretta del Presidente della Repubblica (cioè un Capo dello Stato eletto direttamente dal popolo e al quale attribuire maggiori poteri) da svolgersi in un momento diverso dell’elezione del corpo legislativo. 

Tuttavia, al fine di creare un bilanciato sistema di pesi e contrappesi che supplisse al superamento del bicameralismo paritario, si sarebbe potuto ad esempio attribuire al Presidente della Repubblica (anche se non eletto dal popolo) la facoltà di rinviare alla Camera la legge sottoposta alla sua promulgazione non una bensì due volte, riformando in tal senso l’art. 74 della Costituzione. 

Dotarsi di un sistema sostanzialmente monocamerale (con una legge elettorale, l’Italicum, che assegna il premio di maggioranza alla lista “vincente” e non alla coalizione) e di un Presidente della Repubblica eletto dai partiti (con attribuzioni identiche a quelle già previste dalla Costituzione del 1948) potrebbe causare gravissimi danni al funzionamento democratico delle Istituzioni. 

Ma non è solo questo: se il Legislatore (in veste costituente) avesse previsto l’elezione diretta del Capo dello Stato, avrebbe potuto attribuirgli ad esempio l’ulteriore facoltà dell’iniziativa legislativa, anche alla luce del fatto che – prevedendone appunto l’eventuale elezione diretta da parte dei cittadini in un momento diverso dall’elezione del corpo legislativo – il Presidente della Repubblica avrebbe potuto essere espressione di una parte politica opposta a quella di maggioranza parlamentare e Governo, e ciò avrebbe sicuramente rappresentato un importante contrappeso all’interno di un sistema tendenzialmente monocamerale con legislazione elettorale maggioritaria. 

Ciò detto, la revisione della Parte Seconda della Costituzione realizzata nel corso dell’attuale Legislatura – se letta in tandem con la nuova legge elettorale maggioritaria (Italicum) – diviene un mostro del tutto privo di quel necessario “sistema di garanzie” (pesi e contrappesi) di cui necessita un sistema istituzionale che voglia continuare a reggersi su criteri di equilibrio.

L’Italicum (legge n. 52/2015, entrata in vigore il 1° luglio 2016) prevede che la lista (e non la coalizione) che ottiene almeno il 40% dei voti validamente espressi, si aggiudica un premio di maggioranza pari al 55% dei seggi (340 su 630).

Se nessuna lista dovesse superare la predetta soglia, si procede ad un secondo turno (ballottaggio) tra le prime due liste più votate. 

A seguito del ballottaggio, la lista che ottiene più voti (qualunque sia il risultato in termini percentuali) si aggiudica il predetto premio (340 seggi). 

Con questa nuova legge ciascuna lista dovrà indicare i propri capilista, ma il popolo potrà comunque esprimere direttamente fino a due preferenze per i candidati, fatto salvo che il consenso espresso alla lista si traduce automaticamente in voto a favore del capolista. 

Ciò detto, i capilista (quindi i candidati “bloccati”, cioè quelli scelti dalle segreterie di partito) risulteranno eletti alla Camera nella misura di oltre la metà dei seggi (con l'aggravante che nei collegi più piccoli, cioè quelli che esprimeranno 3-4 deputati, risulterà quasi impossibile per i candidati non capilista riuscire ad essere eletti anche se ottenessero un numero elevatissimo di preferenze). 





Ciò significa che la formazione camerale sarà per più della metà composta di nominati. 

Ciò premesso, è evidente che tale meccanismo inciderà notevolmente anche sul nuovo assetto istituzionale disegnato dalla riforma costituzionale: oltre al superamento del bicameralismo perfetto e ad avere una maggioranza mono-lista (se non addirittura monocolore) alla quale è strettamente legata la figura del Presidente del Consiglio dei ministri, v'è l'ulteriore e grave circostanza che buona parte dei deputati di quella stessa maggioranza (ma anche quelli dell'opposizione) saranno non espressione diretta della sovranità popolare bensì mera traduzione della volontà delle segreterie di partito catapultata a Montecitorio!
In pratica, a farla da padrona nel nuovo quadro istituzionale sarà una sola lista minoritaria divenuta “magicamente” maggioritaria solo grazie al premio di maggioranza!

Tutto ciò premesso, il combinato disposto riforma costituzionale-Italicum crea gravi problemi al sistema di garanzie costituzionali (assenza di pesi e contrappesi): come ho potuto dimostrare nel mio libro “Figli destituenti […]”, anche il Presidente della Repubblica potrebbe essere eletto – dalla settima votazione in avanti e al verificarsi di determinate e specifiche condizioni – solo dalla monolista vincente alla Camera dei deputati (che potrebbe addirittura essere monocolore) e dai senatori appartenenti al medesimo colore politico della lista premiale della Camera. 

Idem i giudici della Corte Costituzionale (di cui 2 saranno addirittura espressione del nuovo Senato, un’istituzione ibrida non eletta direttamente dal popolo bensì con sistema di secondo livello).

Alla luce delle predette argomentazioni, la riforma costituzionale – in combinato disposto con l’Italicum – non garantisce quel necessario sistema di garanzie proprio degli ordinamenti costituzionali democratici.

QUARTA PARTE

In un rapporto/dossier di sedici pagine del 28 maggio 2013 scritto e pubblicato dalla banca d’affari JP Morgan, in cui vengono elencate le “riforme” da apportare nell’area euro per riuscire a sopravvivere alla crisi del debito, v’è scritto testualmente: “Quando la crisi è iniziata era diffusa l’idea che questi limiti intrinseci avessero natura prettamente economica: debito pubblico troppo alto, problemi legati ai mutui e alle banche, tassi di cambio reali non convergenti, e varie rigidità strutturali. Ma col tempo è divenuto chiaro che esistono anche limiti di natura politica. I sistemi politici dei Paesi del sud, e in particolare le loro Costituzioni, adottate in seguito alla caduta del fascismo, presentano una serie di caratteristiche che appaiono inadatte a favorire la maggiore integrazione dell’area europea.

Quando i politici tedeschi parlano di processi di riforma decennali, probabilmente hanno in mente sia riforme di tipo economico sia di tipo politico […]”.

E ancora: “I sistemi politici e costituzionali del sud presentano tipicamente le seguenti caratteristiche: esecutivi deboli nei confronti dei parlamenti; governi centrali deboli nei confronti delle regioni; tutele costituzionali dei diritti dei lavoratori; tecniche di costruzione del consenso fondate sul clientelismo; e la licenza di protestare se vengono proposte sgradite modifiche dello status quo. La crisi ha illustrato a quali conseguenze portino queste caratteristiche. I paesi della periferia hanno ottenuto successi solo parziali nel seguire percorsi di riforme economiche e fiscali, e abbiamo visto esecutivi limitati nella loro azione dalle costituzioni (Portogallo), dalle autorità locali (Spagna), e dalla crescita di partiti populisti (Italia e Grecia)”. 

In pratica, secondo il colosso finanziario americano, uno dei principali “problemi” che attanaglia gli Stati dell’eurozona è costituito dalle Costituzioni nazionali: esecutivi deboli nei confronti dei Parlamenti; tutele costituzionali dei diritti dei lavoratori; licenza di protestare se vengono proposte sgradite modifiche dello status quo: capito? Il popolo non deve neppure più protestare!

Questa è la modernità Restauratrice! 

Ma non solo: sono sempre più convinto che a Bruxelles e a Francoforte (UE e BCE, entrambe favorevoli alla riforma) occorrano urgenti modifiche alle Costituzioni nazionali degli Stati membri perché la sovrastruttura europea – al fine di raggiungere i suoi scopi (uno su tutti la tutela del capitale internazionale a scapito dei diritti dei lavoratori e dei principi fondamentali) – ha impellente bisogno che a Roma come a Lisbona, ad Atene come a Parigi, i governi nazionali siano pronti ad assumere velocemente decisioni e misure imposte dalla stessa sovrastruttura europea, a prescindere sia dalla democrazia che dai principi supremi sui quali trovano fondamento le Costituzioni nazionali. 

In favore della riforma costituzionale portata a termine nel corso dell’attuale Legislatura s’è schierata anche l’agenzia di rating americana Fitch, la quale si è così espressa: “Se la riforma costituzionale venisse bocciata il rischio politico aumenterebbe in modo rilevante e alcuni degli sforzi fatti per aumentare la produttività e rafforzare la crescita economica di lungo termine potrebbero subire una battuta d’arresto”.
Poi è arrivata anche la nostrana Confindustria, la quale ha addirittura paventato – nel caso la riforma costituzionale non superasse la prova referendaria – una diminuzione dei posti di lavoro ed una minore crescita economica (se non di peggio).

Il utto, “ovviamente”, senza alcuna base scientifica e senza citare nessuna fonte.

Ciò premesso, siamo proprio sicuri che la riforma costituzionale sia stata scritta ed approvata per fare gli interessi del popolo e per facilitare la concreta attuazione dei principi supremi scolpiti nella Costituzione primigenia?

Siamo proprio sicuri che la riforma apporti vantaggi concreti alla democrazia? 

Io sono convinto che questa riforma, collocata in un periodo in cui la moneta unica e l’Unione Europea – per poter sopravvivere – hanno un atavico bisogno di svalutare il lavoro e di contrarre le garanzie democratiche dei popoli, serva unicamente al capitale internazionale e alla sovrastruttura europea!

E ne è dimostrazione il fatto che, nonostante le critiche di facciata, l’attuale Legislatura, nel testo di revisione costituzionale che sarà sottoposto a referendum confermativo in autunno, non ha neppure minimamente sfiorato il vincolo del pareggio di bilancio vigliaccamente introdotto in Costituzione nel 2012 (addirittura, in seconda votazione, con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti di ciascuna camera, e in tal modo si evitò che il popolo fosse chiamato ad esprimersi nel referendum confermativo).

In autunno tutti gli italiani saranno dunque chiamati ad esprimersi in sede referendaria sulla riforma costituzionale portata a compimento nel corso dell’attuale Legislatura. Spero che questo mio speciale, composto di quattro parti, sia stato utile per comprendere non solo il contenuto della riforma, ma anche i suoi scopi e in nome di chi è stata realizzata.

Vox populi, vox Dei…

 

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