IL PRIMO DEI NON ELETTI NELLA LISTA DELL'UDC DIFFIDA I VERTICI DEL COMUNE

L’AQUILA: INCOMPATIBILITA’, PICCININI ”VIA DI PIERO O DELIBERE NULLE”

di Elisa Marulli

17 Novembre 2012 08:08

L'Aquila - Politica

L’AQUILA – “Dichiarate decaduto Piero Di Piero, altrimenti potrebbero essere nulli tutti gli atti deliberati dal Consiglio comunale dell’Aquila”.

È questa la diffida che l’avvocato Alessandro Piccinini, primo dei non eletti nella lista dell’Udc, ha fatto recapitare al prefetto dell’Aquila, Francesco Alecce, al sindaco del capoluogo, Massimo Cialente, al presidente del Consiglio comunale, Carlo Benedetti, e a tutti i componenti dell’assemblea civica.

Si fa sempre più complicata la questione sulle incompatiblità per gli amministratori pubblici che rivestono un ruolo tecnico nella ricostruzione o ricoprono la carica di presidenti di consorzio o amministratori di condominio.

Da qualche giorno, il 9 novembre per l’esattezza, è scaduto il termine di 90 giorni fissato dalla legge Barca.

A quella data gli unici ad aver rimosso le condizioni di incompatibilità sono stati il consigliere Giuliano Di Nicola (Idv) e l’assessore Fabio Pelini (Prc), mentre rimane “appesa” la posizione di Di Piero, che non ha comunicato nulla agli uffici comunali.

Per questo Piccinini, che subentrerebbe a Di Piero in caso di dimissioni o decadenza, ha di nuovo fatto arrivare un ultimatum dalle parti di Villa Gioia: “a oggi risulta che l’architetto Di Piero continui a essere titolare di incarichi di natura pubblica e privata, finanziati con i fondi collegati alla ricostruzione post sisma, e che allo spirare dei 90 giorni non abbia esercitato l’opzione. Per quanto esposto risulta evidente come sia irrimediabilmente decaduto dalla carica di consigliere comunale”.





La vicenda è stata al centro della discussione di una conferenza dei capigruppo che si è svolta due giorni fa, nella quale Benedetti ha ribadito come intende procedere: contestare l’incompatibilità a Di Piero e sottoporre la sua decadenza al Consiglio comunale in prima convocazione nella seduta del 29 novembre e in seconda il 6 dicembre, che dovrebbe esprimersi con il voto segreto.

Ma tra alcuni componenti dell’assise ha iniziato a serpeggiare il malumore: “e se il Consiglio dice no alla incompatibilità che succede – è la domanda ricorrente – Di Piero può continuare a sedere tra i banchi e contestualmente a svolgere la sua professione?”, “e se pure dovesse sciogliere la riserva tra qualche giorno – è l’altro dubbio emerso – sarebbe comunque oltre il limite stabilito dalla legge Barca”.

Una questione, quindi, che rischia di avvitarsi su se stessa, aprendo il campo a possibili nuovi ricorsi, come già minacciato da Piccinini, che a quel punto chiederebbe anche l’annullamento di tutte le delibere votate dal Consiglio a far data dal 9 novembre.

E c’è anche da scommettere, che una volta arrivato in aula, il provvedimento per la decadenza di Di Piero scalderà gli animi, con i consiglieri schierati sulle barricate dei contrari e dei favorevoli, tra questi ultimi sicuramente chi quella norma l’ha fortemente voluta: il movimento di Appello per L’Aquila, rappresentato dal capogruppo Ettore Di Cesare. Elisa Marulli

IL TESTO DELLA DIFFIDA DI PICCININI

L’avvocato Alessandro Piccinini, unitamente al proprio difensore, avvocato Gabriella Bocchi, premette quanto segue: in data 12 agosto 2012 è entrata in vigore la legge 134/12 di conversione del decreto legge numero 83/12 (cd legge Barca); l’articolo 67 quater, comma 11, della suddetta legge ha previsto testualmente che “le cariche elettive e politiche dei Comuni, delle Provicne e delle Regioni, nei cui territori sono ubicate le opere pubbliche e private finanziate ai sensi del decreto 28.04.2009 numero 39 convertito con modificazioni, dalla legge 77/09, sono incompatibili con quella di progettista, di direttore dei lavori o di collaudatore di tali opere, ivi comprese l’amministrazione di condomini e la presidenza di aggregati edilizi”; il secondo capoverso di detto articolo stabilisce che: “i soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono in condizioni di incompatibilità possono esercitare la relativa opzione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione”.





L’odierno istante, risultando il primo dei non eletti, tra le file dell’Udc, nella tornata elettorale del maggio 2012 del Comune di L’Aquila, proponeva ricorso innanzi al tribunale di L’Aquila avverso il provvedimento di proclamazione degli eletti del 23 maggio 2012 che vedeva dichiarato consigliere comunale l’architetto Piero Di Piero, sostenendo che quest’ultimo fosse tecnico impegnato nella ricostruzione post sisma e dunque in conflitto d’interessi con la carica elettiva, assommando in sé il ruolo di controllore e controllato, ben prima dell’entrata in vigore della legge Barca; il Tribunale di L’Aquila, in composizione collegiale con ordinanza del 1 ottobre 2012, che si allega, pur ritenendo integrata la fattispecie dell’incompatibilità in capo a Di Piero rigettava il ricorso poiché, richiamando l’operatività della legge Barca, non era ancora spirato il termine di 90 giorni entro il quale il Di Piero avrebbe potuto esercitare lo ius eligendi. Si legge testualmente: “la dedotta incompatibilità del Di Piero potrà essere azionata, in virtù della citata norma, soltanto quando, spirato il richiamato termine, lo stesso non abbia esercitato lo ius eligendi”.

Ad oggi risulta che l’architetto Di Piero continui ad essere titolare di incarichi di natura pubblica e privata, finanziati con i fondi collegati alla ricostruzione post sisma, e che allo spirare dei 90 giorni non abbia esercitato l’opzione.

Per quanto sin qui esposto risulta evidente come il Di Piero ipso iure sia irrimediabilmente decaduto dalla carica di consigliere comunale.

Per quanto a conoscenza dell’istante, sembrerebbe che il Comune di L’Aquila intenda attivare la procedura prevista dall’articolo 69 del Tuel per la declaratoria di decadenza, rimettendo sostanzialmente nei termini il Di Piero.

A parere di chi scrive, tale modus procedendi risulta in contrasto sia con la lettera della legge nella parte in cui concede la possibilità di rimuovere le cause di incompatibilità a pena di automatica decadenza sia con quanto assunto dal Tribunale di L’Aquila in composizione collegiale nella succitata ordinanza laddove escluderebbe l’applicabilità del Tuel al caso di specie. E ciò è assolutamente conforme anche al fatto che la Legge Barca è norma speciale, e dunque derogatoria alle norme generali.

Per questo motivo, stante l’omesso servizio dello ius eligendi da parte dell’Architetto Piero Di Piero, considerata anche l’eventualità di una diffusa invalidità di tutti gli atti deliberati dal Consiglio comunale così composto, con tutto ciò che ne consegue l’istante chiede alle signorie vostre illustrissime di procedere alla declaratoria di decadenza dell’architetto Di Piero, ognuna per quanto di competenza, previa audizione dell’istante.

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