SENTENZA VIA CAMPO DI FOSSA, COMUNE L’AQUILA: “RICORSO IN APPELLO CONTRO INIQUA CONDANNA SPESE”

21 Luglio 2023 16:32

L'Aquila - Terremoto e Ricostruzione

L’AQUILA – “Corre l’obbligo di formulare alcune precisazioni in ordine all’appello del Comune dell’Aquila in una delle cause citata oggi da un quotidiano e relativo al crollo dell’edificio di via Campo di Fossa, in occasione del terremoto del 6 aprile 2009. Crollo nei quali, purtroppo, si registrarono numerose vittime”.

Inizia così la nota firmata da Paola Giuliani, assessore all’Avvocatura e al Contenzioso del Comune dell’Aquila, che interviene in merito alla notizia data dal Centro sul ricorso alla Corte di Appello per la sentenza civile sul crollo della palazzina di via Campo di Fossa 6B, nella tragica notte del 6 aprile 2009.





Si tratta del verdetto del primo giugno scorso per il risarcimento ai familiari delle sorelle Genny e Giusy Antonini, anche loro vittime della devastazione dell’edificio. La causa che le riguardava era gemella a quelle finite nella sentenza choc: stesse carte, stessi avvocati, ma giudici diversi. Alle due giovani sorelle il giudice Baldovino De Sensi non ha però assegnato il concorso di colpa, a differenza di quanto fatto dalla collega Monica Croci nei confronti delle tre vittime delle altre cause. Nella causa civile in questione, il Comune aveva citato in giudizio gli eredi di Salvatore Cimino, progettista della palazzina, chiedendone il concorso di colpa nella morte delle due giovani sorelle. Il giudice De Sensi ha però assegnato responsabilità soltanto ai ministeri delle Infrastrutture e dell’Interno e agli eredi del costruttore Luigi Del Beato. Per questo, il giudice ha condannato il Comune ha ripagare agli eredi di Cimino le spese legali per averli tirati dentro la causa civile.

Per il Comine sono “precisazioni che hanno l’unico scopo di chiarire la posizione dell’Ente, che non ha promosso alcuna azione contro i familiari delle vittime. La delibera della giunta comunale con cui l’avvocatura comunale è stata autorizzata a impugnare la sentenza di primo grado concerne solo ed esclusivamente le spese che, secondo il provvedimento del tribunale, l’amministrazione civica dovrebbe pagare agli eredi del progettista”.





In altri termini, “la Municipalità è stata assolta da ogni responsabilità, ma è stata condannata a rifondere le spese agli eredi del progettista. Già altre tre volte, per giudizi identici, il Comune ha appellato le sentenze che l’avevano illegittimamente condannata alle spese, vincendo già in due occasioni, mentre la causa sulla terza impugnativa è ancora in corso”.

“Tutto qui. Unico e solo scopo dell’amministrazione comunale è quello di non pagare – perché, secondo una valutazione dell’avvocatura, la stessa amministrazione non è tenuta a farlo – i 20mila euro nei confronti degli eredi del progettista e di evitare, pertanto, un oneroso e ingiusto esborso di denaro a carico delle casse dell’ente e dunque dei cittadini. Si ribadisce, nessuna iniziativa contro i familiari di quelle vittime che ancora oggi, a più di 14 anni di distanza da quella tragedia, restano e resteranno sempre nei nostri cuori”, conclude la nota.

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