CODICE DELLA STRADA: MULTE FINO A 800 EURO PER MONOPATTINI SENZA “FARI”

27 Giugno 2023 19:17

Italia - Politica

ROMA – Il Titolo II del ddl sulle nuove norme riguardo al codice della strada “introduce disposizioni in materia di micromobilità”.

Viene esteso l’obbligo di uso del casco a bordo dei monopattini a tutti i conducenti, in precedenza previsto esclusivamente per i conducenti minori di diciotto anni e si dispone il divieto assoluto di circolazione contromano mediante monopattini, prima consentito nelle strade con doppio senso ciclabile.

“Per contro, resta ferma la previsione in base alla quale è vietata la circolazione dei monopattini sui marciapiedi, ferma restando la possibilità di conduzione a mano”, si sottolinea nella relazione del governo.





Viene limitato l’ambito di circolazione dei monopattini esclusivamente alle strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h. Con la modifica in oggetto si esclude, pertanto, la possibilità di circolare con i monopattini fuori dai centri abitanti”, si legge nel documento visionato dall’Agi.

Si prevede che sia demandata ad apposito decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle caratteristiche tecnico-costruttive dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, “conseguentemente, è soppresso il rinvio al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, recante disposizioni in materia di ‘sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica’, contenuto nella formulazione vigente della norma”, si legge.

E si prevede che la deliberazione della Giunta comunale di attivazione del servizio di noleggio dei monopattini preveda l’obbligo, per il gestore del servizio medesimo, di installare sistemi automatici che impediscano il funzionamento dei medesimi al di fuori delle aree della città in cui ne è consentita la circolazione.





Si introduce una nuova sanzione amministrativa (consistente nel pagamento di una somma da euro 200 a euro 800) per chiunque circoli con un monopattino privo di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote.

La norma prevede, altresì, una sanzione amministrativa (consistente nel pagamento di una somma da euro 100 a euro 400) per chiunque circoli con un monopattino privo di contrassegno o di copertura assicurativa”.

Infine “all’articolo 7, comma 2, sono previste sanzioni specifiche per chi circola con dispositivi diversi dai monopattini, aventi caratteristiche tecniche e costruttive diverse da quelle definite da apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero per chi circola fuori dagli ambiti di sperimentazione individuati dal predetto decreto. In particolare, in caso di violazione, si applica la sanzione del pagamento di una somma da 200 a 800 euro”.

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